Per gli operai agricoli disoccupazione ad hoc
I lavoratori agricoli sono soggetti a una normativa specifica in materia di indennità di disoccupazione. Lo ribadisce l’Inps nel messaggio 3180/2017 pubblicato ieri a seguito della sentenza 194/2017 della Corte costituzionale e di una nota del ministero del Lavoro sull’argomento. In particolare la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 32, comma 1 della legge 264/1949 in base al quale il lavoratore agricolo a tempo indeterminato non può ottenere la disoccupazione ordinaria quando non può accedere a quella agricola perché licenziato alla fine dell’anno solare. L’istituto di previdenza conferma che nella gestione del contenzioso con i lavoratori su questo aspetto, ma anche nel caso di chi ha solo contributi agricoli nel periodo utile precedente il licenziamento, ha adottato correttamente la linea ora confermata dalla Corte costituzionale.