Adempimenti

Per palestre e piscine si riapre la finestra dei rimborsi agli utenti

Verrebbe meno l’individuazione di una data di scadenza per la richiesta di rimborso

Possibili rimborsi per gli utenti di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, titolari di un contratto di abbonamento, in caso di prestazioni non fruite a causa della pandemia.
La conversione in legge del Dl Sostegni 41/2021 – con l’articolo 36-ter introdotto in Senato – rimette in gioco l’articolo 216, comma 4, del Dl Rilancio 34/20, che disciplinava, in seguito alla sospensione delle attività sportive causata dalle disposizioni emergenziali, i diritti di coloro che avevano acquistato, con contratto di abbonamento, servizi presso impianti sportivi.

I nuovi termini
Il nuovo articolo aggiunto al Dl Sostegni non brilla per chiarezza. Ma stando alla scheda di lettura che accompagna il provvedimento, sembrerebbe che venga meno l’individuazione di una data di scadenza per la richiesta di rimborso.
Si ricorda infatti che l’articolo 216 del Dl 34/20 prevedeva un termine perentorio per presentare domanda di rimborso, legato direttamente ai primi provvedimenti emergenziali adottati con riferimento ai decreti legge 6 e 19 del 2020.
Ora, invece, tale riferimento sarebbe sostituito da una sorta di automatico nesso di causalità, sulla base del quale qualsiasi decisione di sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali per Covid-19 verrebbe a configurare il termine di decorrenza a partire dal quale scatta il diritto al rimborso ai contratti di abbonamento in questione.
Alla luce di quanto previsto, per i gestori degli impianti consegue dunque l’obbligo di accogliere anche tutte le richieste di rimborso pervenute dopo il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge 77/20 che ha convertito il Dl Rilancio 34/20).

Domande e alternative
Decade, inoltre, anche l’obbligo di presentare formalmente una specifica domanda scritta: ai fini del rimborso si ritiene valida anche la richiesta pervenuta oralmente (dunque in via informale). Viene meno anche la necessità che il contratto di abbonamento sia «di durata uguale o superiore a un mese».
Rimane, invece, la possibilità che il gestore – in alternativa al rimborso del corrispettivo richiesto dall’utente – rilasci un vocuher di pari valore (pari cioè a quello dell’ipotetico rimborso).
La nuova disposizione prevede che tale voucher debba tuttavia essere utilizzato dall’utente entro sei mesi dalla fine dell’emergenza nazionale (che al momento è fissata al 31 luglio prossimo).
Non solo. In alternativa al rimborso o al voucher, si aggiunge una nuova (possibile) forma di restituzione: lo svolgimento delle attività sportive con modalità a distanza, quando realizzabile.

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