Imposte

Per le partecipazioni qualificate opzione fuori dal regime dichiarativo

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di Marco Piazza

L’assimilazione, ai fini della tassazione delle plusvalenze conseguite al di fuori del reddito d’impresa, delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate consente di far confluire, dal 1° gennaio, anche le prime nel regime del risparmio amministrato o gestito. La detenzione di partecipazioni qualificate nel regime gestito dovrebbe essere abbastanza rara. La detenzione nel regime amministrato si verificherà frequentemente perché presenta alcuni vantaggi. In particolare:

consentirà al contribuente di non indicare nella propria dichiarazione dei redditi eventuali plusvalenze, dato che la fiscalità viene gestita dall’intermediario finanziario;

consentirà di compensare le minusvalenze realizzate presso lo stesso intermediario in regime amministrato o gestito oltre che di utilizzare minusvalenze provenienti dalla chiusura di rapporti cosiddetti “optati” presso altri intermediari.

Ciò premesso, se la partecipazione qualificata è già depositata presso un intermediario finanziario italiano o amministrata da una fiduciaria italiana possono verificarsi due casi:

il rapporto di custodia o amministrazione ha per oggetto solo la partecipazione qualificata e quindi il contribuente non detiene alcun rapporto “optato” con l'intermediario. In questo caso in contribuente potrà decidere di esercitare l'opzione e se l'opzione sarà esercitata entro il 31 dicembre, avrà effetto dal 1° gennaio. Ricordiamo che se le partecipazioni sono detenute in comunione l'opzione deve essere esercitata da tutti i partecipanti alla comunione;

oppure, il rapporto di custodia o amministrazione ha per oggetto non solo la partecipazione qualificata, ma anche uno o più altri dossier in regime amministrato o gestito. In tal caso il contribuente potrà semplicemente comunicare all'intermediario che intende immettere la partecipazione in uno di tali rapporti.

Se il contribuente ha minusvalenze realizzate in regime dichiarativo (che, come tali, possono essere utilizzate solo in regime dichiarativo), la scelta di attrarre una partecipazione che comprenda una “plusvalenza latente” in un regime optato potrebbe rendere difficile l’utilizzo, in futuro, di queste minusvalenze. Anche per questo motivo, nel caso in cui l’intermediario consideri come unico rapporto in regime amministrato l’insieme delle relazioni intrattenute con il medesimo cliente, non pare opportuno che faccia confluire di default, senza aver ricevuto disposizioni dal cliente, la partecipazione qualificata nel regime optato preesistente (a meno che, come a volte accade, il passaggio automatico sia già esplicitamente previsto nell’opzione originaria). Il cliente, infatti potrebbe essere interessato a mantenere la partecipazione nel regime della dichiarazione. Il passaggio dal regime della dichiarazione a quello amministrato non comporta realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Nel regime amministrato, la partecipazione viene presa in carico allo stesso costo fiscale che aveva nel regime della dichiarazione. Per questo motivo, l’esercizio dell’opzione comporta che il contribuente sia tenuto a documentare all’intermediario il costo fiscale delle attività finanziarie immesse in regime. Le partecipazioni in enti a fiscalità privilegiata possono essere immesse nei regimi opzionali solo se emesse da soggetto le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati.

Negli altri casi le relative plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo e quindi la partecipazione non potrà rientrare in alcun regime opzionale.

Sia per i contribuenti, sia per gli intermediari finanziari, la gestione di queste partecipazioni sarà più complessa che in passato anche per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della direttiva antiabuso. Infatti, i criteri per stabilire il regime fiscale dell’emittente non dipenderanno più semplicemente dallo Stato o territorio in cui è localizzato, ma da numerosi fattori. In particolare:

nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente sia soggetto a controllo da parte del contribuente si dovrà verificare se sia assoggettato a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residenti in Italia;

in mancanza del requisito del controllo, si dovrà verificare se il livello “nominale” di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenendo però in considerazione eventuali “regimi fiscali speciali” applicato nello Stato estero.

Potrebbe quindi accadere che una determinata partecipazione sia idonea ad essere immessa in regime amministrato in alcuni anni e non in altri a causa del variare del rapporto di partecipazione o della fiscalità locale.

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