Imposte

Per il patent box spiraglio salva-pratiche

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di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

Il patent box tenta la carta dello snellimento delle procedure. Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime di patent box in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, potranno scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di quantificare e detassare autonomamente il reddito agevolato. È quanto prvede un emendamento al Ddl di Bilancio approvato lo scorso 14 novembre in commissione Finanze della Camera. E che tenta di porre rimedio alla mole di risposte ancora in stand by sul tavolo dell’agenzia delle Entrate. Le procedure proposte nell’emendamento - per le quali occorre comunque attendere il varo definitivo della manovra - prevedono che le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico potranno essere riportate in un set documentale, costruito sulla falsariga di quanto avviene in materia di Tp penalty protection , da redigersi secondo le istruzioni che saranno stabilite con un provvedimento delle Entrate.


Con l’emendamento 8.07 al Ddl di Bilancio approvato lo scorso 14 novembre dalla Commissione Finanze della Camera ha preso corpo il tentativo di snellire le procedure legate all’applicazione del regime di patent box. Nonostante, infatti, gli sforzi profusi dall’agenzia delle Entrate, che recentemente si è impegnata a completare entro fine 2018 la disamina del più ampio numero possibile di istanze presentate entro il 31 dicembre 2015, ad oggi risultano ancora molte le pratiche in attesa di risposta, a dimostrazione della complessità della procedura condotta nell’ambito del “ruling”.
Attraverso l’emendamento proposto viene previsto che dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime di patent box in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili (in via opzionale anche in caso di utilizzo indiretto), potranno scegliere, in alternativa alla procedura di ruling (articolo 31-ter Dpr 600/73), di quantificare e detassare autonomamente il reddito agevolato. Le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico potranno essere infatti riportate in un set documentale, costruito sulla falsariga di quanto avviene in materia di “TP penalty protection”, da redigersi secondo le istruzioni che saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In modo similare a quanto previsto dalla normativa sul TP, inoltre:

—la predisposizione del set documentale dovrà essere comunicata nella dichiarazione dei redditi (anche tramite integrativa, purché antecedente alla formale conoscenza dell’inizio di un’attività di controllo relativa al patent box);

—nel corso dell’attività di verifica, il contribuente dovrà consegnare all’ufficio la documentazione “idonea” a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso;

—in caso di rettifica del reddito autonomamente escluso da imposizione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, è prevista la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione (c.d. “patent penalty protection”).

Se confermate, le nuove disposizioni troverebbero applicazione anche alle procedure di ruling in corso all’entrata in vigore della legge, a condizione però che la procedura non sia terminata, con evidente interesse anche per le imprese intenzionate ad usufruire subito dell’agevolazione.
La scelta di optare in autonomia per i conteggi deve essere valutata attentamente. La procedura si caratterizza, infatti, per l’esistenza di elevati tecnicismi e sconta il rischio connesso all’effettiva idoneità della documentazione predisposta per poter disinnescare le sanzioni. Quest’ultima problematica si è verificata spesso in caso di verifiche relative al TP fintantoché l’articolo 8 del Dm 14 maggio 2018, ha stabilito che qualora vi siano omissioni o inesattezze che non compromettano l’analisi da parte dei verificatori, la documentazione non potrà essere invalidata, preservando così il contribuente dalle sanzioni. Una disposizione analoga anche in ambito patent box potrebbe quindi essere sicuramente utile per rendere più appetibile la nuova modalità di determinazione del reddito agevolabile.

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