Per le perdite nell’esercizio 2020 non scatta lo scioglimento e la riduzione deve avvenire entro il 2025
Perdita oltre il patrimonio
L’articolo 6 del Dl 23/2020, come risulta dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio per il 2021, legge 17872020, prevede che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile, l’assemblea convocata, senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Dl 23/2020. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 6 del Dl 23/2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. In merito all’interpretazione della norma, si segnala la circolare Mise del 29 gennaio 2021, protocollo n. 26890, con un’interpretazione restrittiva volta ad escludere le perdite del 2019 e un’interpretazione estensiva rappresentata dalla circolare Assonime 3/2021 e dalla Massima 196 del Notariato milanese. Per una approfondita disamina, si veda anche il documento «La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto di agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto liquidità» del Cndcec e della Fondazione Nazionale Commercialisti del 17 marzo 2021 oltre alle massime da T.A.1 a T.A.12 dei Notai del Triveneto.
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