Per i principi contabili internazionali rilevanza a partire dal 2005
I principi contabili internazionali sono applicabili dal 2005 in avanti. Con la conseguenza che, per il passato, non valgono le regole di neutralizzazione previste dalla nuova norma solo per il periodo transitorio. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 22099 depositata ieri.
Ma veniamo ai fatti. Una società impugnava dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento per il periodo 2004 emesso dall’agenzia delle Entrate.
Il giudice tributario accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo fondata l’eccezione concernente l’illegittimità delle rettifiche effettuate alla luce della conformità delle risultanze di bilancio ai principi contabili internazionali. Anche il collegio di appello, confermava la decisione.
L’agenzia delle Entrate ricorreva così in Cassazione lamentando tra i diversi motivi un’errata applicazione della norma da parte del giudice di merito.
L’articolo 1, comma 58, lettera a) ha modificato il contenuto dell’articolo 83 del Tuir prevedendo che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il reddito imponibile è determinato, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli Ias/Ifrs.
Prima di questa modifica, l’articolo 83 del Tuir, non prevedeva alcun riconoscimento fiscale alle rappresentazioni del bilancio Ias compliant.
La legge 244/2007 e il successivo decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, a partire dal 1° gennaio 2008, hanno così rafforzato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio Ias compliant dando rilievo alle relative qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali e consentendo il superamento di gran parte delle difficoltà derivanti dalla gestione del doppio - binario fra valori civili e fiscali.
Il successivo comma 61 dell’articolo 1 della legge 244/2007 prevedeva che le nuove disposizioni si applicassero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i periodi precedenti, erano fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle citate nuove disposizioni introdotte.
La Corte di casazione ha rilevato che questa norma era così applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 2007 e la clausola di salvaguardia riguardava solo il periodo transitorio decorrente dal 2005 (anno in cui furono introdotti tali principi) fino all’entrata in vigore della nuova norma, ossia 2007.
Peraltro, la stessa agenzia delle Entrate nella circolare 26/2012, aveva espressamente chiarito che tale clausola di salvaguardia riguardava i contribuenti che contestualmente avessero adottato i principi contabili internazionali nel periodo transitorio identificato appunto dal 2005 al 2007.
La Cassazione ha così concluso che è illegittima una qualunque diversa interpretazione che consenta l'applicazione dei principi contabili internazionali a periodi d’imposta anteriori al 2005.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22099 del 22 settembre 2017