Imposte

Per il professionista chance di rientro nel forfettario grazie alla fattura elettronica

Le modeste agevolazioni previste a partire dal 2020 giustificano l’abbandono del triennio nel regime ordinario

AFP

di Paolo Meneghetti

Un numero rilevante di contribuenti forfettari dovrà abbandonare il regime agevolato con il 2020. Ma, al contrario, un certo numero di soggetti (certamente minore, ma non irrisorio) sta valutando se sia possibile rientrare nel regime forfettario pur avendo optato per quello ordinario. Il tema interessa in modo particolare i professionisti , il cui scenario normativo, al riguardo, è tutt’altro che semplice.

Nel momento in cui un contribuente opta per non applicare il proprio regime naturale (nell’ipotesi quello forfettario), la scelta eseguita lo vincola a mantenere il regime optato per almeno un triennio, dopodiché essa si protrae di anno in anno.

Ora ipotizziamo il caso di un professionista che nel 2018 aveva i requisiti per applicare nel 2019 il regime forfettario e immaginiamo che – per comportamento concludente – abbia scelto di applicare il regime ordinario (cioè analitico) di determinazione del reddito e dell’Iva. Questa scelta lo vincola (a norma dell’articolo 1, comma 70, della legge 190/214) a mantenere il regime “ordinario” nel triennio 2019-2021. La domanda che in questi giorni molti professionisti si stanno ponendo è se sia possibile derogare da qusto vincolo e rientrare già dal 2020 nel regime forfettario.

Il precedente per gli imprenditori
Diciamo subito che, per gli imprenditori dovrebbe valere lo stesso principio, cioè il vincolo triennale dell’ opzione, ma l’agenzia delle Entrate con la risoluzone 64/E/2018 ha affermato che per questi contribuenti non si applica alcun vincolo triennale, dal momento che entrambi i regimi – sia il semplificato sia il forfettario – sono regimi naturali. La tesi, a parere di chi scrive, presta il fianco a qualche critica, ma alla fine la discussione diventa sterile poiché si tratta di una interpretazione favorevole al contribuente e, in ogni caso, confermata anche dalla successiva circolare 9/E/ 2019.

I chiarimenti per i professionisti
Tuttavia questa interpretazione non può essere trasferita in modo automatico al mondo dei professionisti, come del resto esplicitamente affermato dall’interpello 107 del 2019 che analizza proprio la richiesta di rientro nel regime forfettario avanzata da un dottore commercialista che aveva optato per il regime “non naturale” di determinazione ordinaria del reddito e dell’Iva. Al riguardo l’interpello aveva concluso permettendo il rientro anticipato nel regime forfettario, citando quale fonte normativa l’articolo 1 del Dpr 442/1997 , il quale neutralizza il vincolo triennale dell’opzione in presenza di intervenute modifiche normative, che si sono puntualmente verificate nel passaggio tra il 2018 ed il 2019.

Questa posizione è applicabile anche allo scenario attuale ? Il tema è delicato e ruota attorno a come interpretare la locuzione «nuove disposizioni normative» inserita nell’articolo 1 del Dpr 442/1997. Se si trattasse di “qualunque” modifica normativa che tocca il regime optato o quello abbandonato non vi è dubbio che sarebbe lecito nel 2020 rientrare anticipatamente nel regime forfettario, posto che l’articolo 1 , comma 692 della legge 160/19 introduce modifiche non trascurabili al regime forfettario.

Sul punto, alcuni sostengono che le modifiche in questione, per rilevare quale elemento che azzera il vincolo triennale, non devono essere modifiche qualsiasi, bensì modifiche a favore del contribuente, cioè novità normative che – se fossero state conosciute per tempo – avrebbero indotto il contribuente a non eseguire l’opzione per il regime ordinario.

Il punto a favore
Anche nel nostro caso, però, possiamo individuare una modifica a favore nella legge 160/19 e cioè la previsione della riduzione di un anno del termine di prescrizione dell’accertamento per i forfettari che adotteranno la fatturazione elettronica.

Forse una modifica non di grande vantaggio, ma comunque certamente a favore del contribuente, il che dovrebbe indurre a mantenere per il 2020 la medesima posizione espressa per il 2019: cioè il possibile rientro anticipato nel regime forfettario. Questa conclusione attende una conferma esplicita da parte delle Entrate posto che per il forfettario professionista non si può dare per scontato, come invece avviene per il forfettario imprenditore, che non sussista il vincolo triennale collegato all’opzione per il regime non naturale.

Le operazioni a cavallo
Il rientro nel 2020 nel regime forfettario da parte del professionista comporta poi una serie di attenzioni sulle operazioni la cui rilevanza fiscale è a cavallo tra i due diversi regimi. Esempio tipico è la fattura emessa nel 2019 per prestazioni professionali che saranno incassate nel 2020, vigendo il regime forfettario. Al riguardo la somma dovuta al professionista e pagata nel 2020, quando egli è in regime forfettario, dovrà comunque comprendere l’Iva addebitata al momento di emissione della fattura stessa, mentre, si ritiene, non dovrà essere trattenuta la ritenuta di acconto posto che al momento in cui essa dovrebbe essere operata (2020) , il contribuente adotta già il regime forfettario.

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