Professione

Per i professionisti una partita tripla

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I professionisti sono interessati dalle nuove regole antiriclaggio per svariate ragioni.

Innanzitutto quali consulenti delle società e degli enti in questione devono ricordare agli amministratori di acquisire direttamente o tramite i soci le informazioni relative al titolare effettivo della società e conservarle per cinque anni. Poi, quali soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, devono procedere nei confronti dei clienti all’identificazione tra l’altro del titolare effettivo.

Nelle ipotesi in cui il cliente non sia una persona fisica (in tal caso il titolare effettivo coincide con la persona stessa), il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. A seconda della tipologia di cliente la normativa fornisce indicazioni al riguardo (si veda la scheda qui a sinistra).

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati l’adempimento di adeguata verifica. A questo fine sia le imprese dotate di personalità giuridica sia le persone giuridiche private devono ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati.

Per le società queste informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base delle risultanze delle scritture contabili e dei bilanci, del libro dei soci, delle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Per le persone giuridiche private, invece, le informazioni sono acquisite dal fondatore se è in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, sempre a cura degli amministratori, con espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si rende necessario l’approfondimento. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono non esercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Infine i professionisti possono essere interessati a questi obblighi qualora facciano parte dell’organo di controllo dell’ente. Non c’è dubbio, infatti, che i sindaci hanno l’obbligo di verificare il rispetto di questo adempimento da parte degli amministratori, soprattutto allorché il socio risulti inadempiente avendo riflessi sulla validità del voto in assemblea (cui partecipano anche i sindaci).

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