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Per la ristrutturazione di scuole non si applica l’Iva ridotta

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di Marco Zandonà

La domanda

L’amministrazione comunale ha affidato alla nostra impresa (edile) dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dei locali di un plesso scolastico. Si chiede se nella fatturazione delle opere sia applicabile l’aliquota Iva al 10%.

Il beneficio dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta (10 per cento) agli interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica è limitato agli immobili aventi carattere di stabile residenzialità, per cui non può essere esteso a edifici che, seppure assimilati alle case di abitazione, non possiedono tale natura, come asili, scuole, colonie climatiche ospedali, caserme n. 127 duodevicies, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72, Min. fin., risoluzione 14/7/00, n. 112/E). Pertanto per tali interventi si rende applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 22%. Viceversa se trattasi di interventi più incisivi cioè di restauro o ristrutturazione edilizia (articolo 3 Dpr 380/2001), si applica l’Iva con l’aliquota ridotta del 10% (n. 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72).

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