Professione

Per le società tra avvocati si apre la strada della Spa

di Angelo Busani

La legge sulla concorrenza contiene la nuova disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense, e cioè della società tra avvocati, materia finora regolamentata dal Dlgs 96/2001. La prima grande differenza tra la società di avvocati del Dlgs 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel Dlgs 96 si parlava di una società professionale che aveva la sua matrice nella Snc; ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa, così come d’altronde è previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle Stp diverse da quelle tra avvocati.
Si apre quindi la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz’altro ambiranno i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, con ciò, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse (come il sistema monistico di stampo anglosassone o il sistema dualistico di stampo germanico) da quella “tradizionale” caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance, in sostanza, analoghe a quelle adottate dalle rispettive “case-madri”, per lo più basate in Inghilterra, Stati Uniti e Germania.
Rimanendo sempre in materia di amministrazione, la società di avvocati prevista dalla legge sulla presenta una significativa differenza rispetto alle “normali” Stp e pure rispetto alla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell’amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio; nel Dlgs 96/2001, invece, si prevede bensì che l’amministratore sia socio, ma si permette allo statuto di permettere soluzioni diverse.
Un’altra notevole novità della legge sulla è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci delle società tra avvocati dovranno essere per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; con la conseguenza che il capitale sociale delle future società tra avvocati potrà essere aperto alla sottoscrizione di soggetti non avvocati e di soggetti non professionali, ivi compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nella società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 si parla invece solo di soci che abbiano la qualifica di avvocato.
Nelle “normali” Stp la situazione è ancora diversa: si possono anche qui avere soci di capitali, ma con il limite che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pertanto, mentre nelle Stp il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti concerne solamente i diritti di voto, nelle società tra avvocati di cui al ddl Concorrenza il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti attiene oltre che ai diritti di voto anche alla partecipazione al capitale sociale.

(LA TABELLA DI CONFRONTO)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©