Imposte

Per le spese di sanificazione 603 milioni e tax credit al 28,3%

Dalla conversione del Dl Agosto una dote ulteriore di 403 milioni. Da definire le modalità procedurali dei conguagli

403 milioni di euro. È la misura dell’alimentazione aggiuntiva dello stanziamento per il “bonus sanificazione”, i cui termini di prenotazione sono scaduti lo scorso 7 settembre, disposta dalla legge di conversione del decreto Agosto (Dl 104/2020).

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è disciplinato dall’articolo 125 del Dl 34/2020. Compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, in presenza di determinati requisiti, anche ai soggetti che gestiscono strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Con la circolare n. 20/E/2020, le Entrate hanno fornito i chiarimenti sulle relative modalità applicative e il provvedimento attuativo è stato varato lo scorso 10 luglio (prot. 259854).

IL CONFRONTO

Il riconoscimento del tax credit è passato attraverso l’invio della comunicazione telematica scaduta lo scorso 7 settembre. Nella comunicazione andavano indicate le spese di sanificazione certe, in quanto sostenute fino al mese prima l’invio della comunicazione, e la stima delle ulteriori spese da sostenere fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimento 302831 dell’11 settembre, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato la misura percentuale di fruibilità del credito, ottenuta dal rapporto tra 200 milioni di euro (stanziamento del Dl 34/2020) e l’importo del credito d’imposta teorico sulle spese comunicate pari a 1.278.578.142 euro. La percentuale è stata del 15,64 per cento. In pratica il tax credit effettivo è sceso dal 60% al 9,38% (15,64% del 60%).

Ora la legge di conversione del decreto Agosto incrementa le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, che aggiungendosi ai 200 milioni originari, portano lo stanziamento a 603 milioni di euro. Ne consegue che la misura del tax credit effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe salire al 28,30 per cento.

Il bonus dispone già del codice tributo (6917) e l’ammontare concesso è già stato indicato nel cassetto fiscale di chi ha presentato l’istanza telematica, sulla base delle spese complessive indicate nella comunicazione, rapportate alla percentuale individuata nel provvedimento dell’11 settembre. Si tratta ora di capire se per la fruibilità dell’estensione del bonus i contribuenti siano tenuti o meno ad attendere l’ufficializzazione dalla misura da parte dell’agenzia delle Entrate. L’articolo 125 del Dl 34/2020 condiziona l’utilizzo del credito alle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo il quale, a sua volta (punto 5.4), precisa che il bonus è fruibile nel limite della percentuale del provvedimento dell’11 settembre. Sembra, quindi, che anche per l’estensione sia necessario attendere il varo di un provvedimento ad hoc che ufficializzerà la nuova percentuale, nonostante si possa in qualche modo già disporre dei dati per i conteggi.

Resta un’ulteriore questione operativa da affrontare. La quantificazione del credito d’imposta concesso indicata sul cassetto fiscale è stata effettuata assumendo l’ammontare complessivo delle spese di sanificazione 2020 indicate nella comunicazione, comprese quelle stimate.

Il bonus compete però sulle spese “sostenute” nel corso del 2020 (articolo 125, comma 1, del Dl 34/2020) ragion per cui, per evitare ingiuste assegnazioni, si dovrà procedere con opportuni conguagli (in positivo o negativo) in funzione delle spese effettive a consuntivo. Non è dato però oggi sapere come questo si tradurrà in pratica.

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