Controlli e liti

Per lo spesometro opzionale niente annotazione nei registri

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Esonero dalla registrazione per le fatture, emesse e ricevute, i cui dati siano stati comunicati sulla base delle regole opzionali del Dlgs 127/2015. Conferma dello slittamento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di documentare gli acquisti di carburante per motori effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, con piena utilizzabilità della scheda carburante sino al 31 dicembre 2018. Queste le novità previste da due emendamenti approvati dalle commissioni Finanze e Lavoro della Camera nell’esame del Dl 87/2018 in sede di conversione. In effetti, per i carburanti si tratta dell’inserimento in questo provvedimento del contenuto del Dl 79/2018 che è stato contestualmente abrogato ma «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti».

Registri Iva

Con il comma 2-bis inserito all’articolo 11 del Dl 87/2018 è stato stabilito l’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri Iva acquisti e vendite delle fatture, passive e attive, i cui dati siano stati comunicati, all’agenzia delle Entrate, dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127 del 2015. Tale disposizione, nel testo ad oggi in vigore, riguarda tuttavia solamente coloro che hanno esercitato apposita opzione per la trasmissione telematica alle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di interscambio. La norma, come modificata a decorrere dal 1° gennaio 2019 dalla legge di Bilancio 2018, sarà invece relativa all’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti nel territorio dello Stato. Inoltre con la stessa decorrenza la comunicazione dati delle fatture sarà soppressa in ragione dell’avvio obbligatorio dell’e-fattura. Non è chiaro se nelle intenzioni del legislatore, l’obbligo di fattura elettronica, accompagnato dal 1° gennaio 2019 dalla soppressione della comunicazione dati fattura, determinerà anche il venir meno delle annotazioni dei registri Iva acquisti e vendite per tutte le fatture elettroniche transitate tramite Sdi.

Scheda carburante

Fino al 31 dicembre 2018 per documentare fiscalmente la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, potrà continuare ad essere utilizzata la scheda carburante. L’obbligo di documentare tali acquisti esclusivamente con l’emissione di una fattura elettronica è differito infatti al 1° gennaio 2019. Al contrario dal 1° luglio 2018 è partito l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica per tutte le cessioni di carburanti tra operatori economici ad esclusione dell’ultima operazione intercorsa tra distributori stradali e acquirente di gasolio e benzina per autotrazione. Fino al prossimo 31 dicembre 2018, quindi, si potrà utilizzare la scheda ma con l’ obbligo di effettuare i relativi pagamenti con strumenti tracciabili.

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