Per Srl e Spa non c’è l’obbligo di depositare i bilanci delle controllate nel Registro imprese
Ai sensi dell’articolo 2429, comma 3 , Codice civile relativo alle Spa (non espressamente richiamato per le Srl) il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, “durante” i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Non è invece previsto né per le Spa e né per le Srl l’obbligo di deposito presso il registro delle imprese del bilancio delle società controllate o collegate, neppure se estere.
In merito al secondo quesito i Fondi rischi o oneri possono essere iscritti solo a fronte di oneri/rischi specificamente individuati e non in riferimento a possibili rischi futuri.
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