Adempimenti

Per le stabili organizzazioni estere da chiarire la disciplina transfer pricing

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di Diego Avolio e Benedetto Santacroce

Prezzi di trasferimento in attesa di istruzioni da parte dell’agenzia delle Entrate per le stabili organizzazioni estere. Le recenti modifiche alla normativa sui prezzi di trasferimento contenuta nel Tuir hanno sicuramente rappresentato un importante, oltre che atteso, adeguamento della disciplina domestica alle linee guida Ocse in materia di transfer pricing. Come si legge nella relazione al Dl 24 aprile 2017, n. 50, la nuova formulazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir si è, in particolare, resa necessaria per allineare la normativa «alle più recenti indicazioni emerse in sede Ocse anche nell’ambito dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (Beps), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito».

Il quadro normativo di riferimento si è completato con la pubblicazione del Dm 14 maggio 2018, con cui sono state approvate le linee guida interne del ministero dell’Economia e delle Finanze per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento.

Ora è necessario che l’agenzia delle Entrate completi tale quadro, con una o più circolari chiamate ad aggiornare le istruzioni contenute nella datata circolare 32/1980, ancora richiamata dalla Corte di cassazione e dagli stessi uffici negli avvisi di accertamento sul tema.

Gli interventi necessari

Sono molte le questioni per cui sono necessarie direttive chiare, a cominciare dall’ambito soggettivo della normativa e dalla possibile applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera.

Va detto che, a fronte di una puntuale codificazione delle modalità di determinazione del reddito di una stabile organizzazione in Italia, a norma dell’articolo 152, commi 1 e 3 del Tuir, non è affatto chiaro se la disciplina in materia di prezzi di trasferimento debba applicarsi anche nei rapporti tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera.

Sul punto, il Dm 14 maggio 2018 non ha modificato il quadro normativo di riferimento fin qui conosciuto. L’articolo 110, comma 7 del Tuir prevede che la normativa sui prezzi di trasferimento trovi applicazione per le operazioni con società non residenti che:

direttamente o indirettamente controllano l’impresa residente;

sono controllate dall’impresa residente;

sono controllate dalla stessa impresa che controlla l’impresa residente.

L’articolo 2 del Dm 14 maggio 2018 definisce come «imprese associate: l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti». È dubbio se una stabile organizzazione estera di un’impresa residente possa essere assimilata ad una «società non residente», se non per la “finzione giuridica” richiesta ai fini dell’attribuzione del reddito ad essa.

Un precedente

Uno spunto a favore della possibile applicazione della normativa sul transfer pricing anche ai rapporti tra società residenti e stabili organizzazioni estere potrebbe ricavarsi dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018, disciplinante la tematica delle variazioni in diminuzione del reddito che, nell’individuare i contribuenti interessati, all’articolo 1.1. richiama l’impresa residente «che operi in uno Stato estero per il tramite di una stabile organizzazione». Salvo ritenere applicabile tale rinvio alle sole stabili organizzazioni estere per le quali la società residente abbia optato per il regime della cosiddetta “branch exemption”, visto che, in quest’ultimo caso, l’articolo 168-ter, comma 10, del Tuir chiaramente prevede l’applicazione della normativa sul transfer pricing.

Sul punto è necessaria una presa di posizione ufficiale dell’agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che, laddove si ritenesse applicabile la normativa sul transfer pricing anche ai rapporti tra casa madre residente e stabile organizzazione estera, potrebbe essere garantita ai contribuenti la disapplicazione delle sanzioni, in caso di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 del Dl 31 maggio 2010, n. 78.

Allo stesso modo, sempre in materia di ambito soggettivo della normativa sui prezzi di trasferimento, è necessario che l’Agenzia fornisca direttive su cosa debba intendersi per «influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa», richiamata all’articolo 1 del Dm 14 maggio 2018. A questi fini, va chiarito a quali condizioni possano ricadere nella normativa sul transfer pricing, ad esempio, le joint venture societarie tra soggetti non legati da rapporti di controllo.

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