Adempimenti

Per le tante proroghe prevista concentrazione di scadenze il 16 settembre

Il nuovo calendario dei versamenti delineato dal Dl Rilancio genera un ingolfamento dopo l’estate

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Una proroga tira l’altra, con il rischio di ingolfamento al 16 settembre 2020. È questo infatti il giorno in cui è fissata la scadenza di tanti versamenti prorogati a causa dell’emergenza da Covid – 19, detto coronavirus.

Le vecchie e nuove proroghe sono contenute nel Dl rilancio che, però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 ed il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi 2020, per il 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più.

Una delle nuove proroghe riguarda i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto “rilancio”, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto sull'accertamento Dpr 600/1973, e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. È altresì prevista la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Anche per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

La sospensione vale solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Le stesse date per la ripresa dei pagamenti, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, valgono per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019, i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d'imposta.

Il beneficio spetta a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

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