Imposte

Per il tax credit affitti da ottobre a novembre basta un solo periodo in zona rossa

Il documento Cndcec e fondazione commercialisti con le istruzioni aggiornate dopo le modifiche dei Dl Ristori

di Gabriele Ferlito

Il 9 dicembre 2020 il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato un aggiornamento del documento dedicato al tax credit locazioni, dal titolo «Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza».

La prima versione del documento era stata pubblicata l’8 ottobre 2020 (si veda l’articolo su NT+ Fisco), con lo scopo di analizzare in dettaglio la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/2020, decreto Rilancio) con specifico riferimento ai contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19. Adesso l’analisi viene aggiornata alla luce delle novità da ultimo introdotte dal Dl 137/2020 (decreto Ristori) e dal Dl 149/2020 (decreto Ristori bis).

Nonostante il documento, anche nella nuova versione, si riferisca specificamente alla disciplina derogatoria dei soggetti localizzati nei Comuni calamitati, sotto questo profilo non si registra nessun aggiornamento rispetto alla precedente versione. In particolare viene replicata l’elencazione (non esaustiva e suddivisa per Regione) dei principali eventi emergenziali che consentono di accedere all’agevolazione pur in assenza del requisito della riduzione di fatturato richiesta dalla norma in via generale.

Invece, alcuni passaggi di interesse si registrano nell’analisi sistematica dell’articolo 4 del decreto Ristori bis (Dl 149/2020), che ha ampliato il credito d’imposta ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese, operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto, con sede operativa nelle “zone rosse”.

Il dubbio della percentuale per i dettaglianti
Anzitutto, viene rilevato che non è chiaro se, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per le ultime tre mensilità del 2020 spetta nella misura ordinaria (60% o 30%, rispettivamente per le locazioni di immobili e per gli affitti d’azienda) oppure in quelle ridotte al 20% e al 10% aggiunte all’originaria versione del decreto Rilancio con riferimento a tali soggetti.

Il dubbio si pone perché le disposizioni dell’articolo 28 vengono richiamate “in quanto compatibili”.

La sede in «zona rossa» e i mesi
Altro profilo non chiaro secondo i commercialisti è se la condizione della localizzazione della sede operativa dell’attività nelle “zone rosse” va o meno verificata per ciascuna delle ultime tre mensilità del 2020 agevolate (e, similmente, se l’eventuale fuoriuscita dalle “zone rosse” può comportare effetti sulla spettanza del credito d’imposta).

Il dubbio è risolto sul presupposto che la normativa non richiede la verifica della localizzazione dell’attività in ciascun mese di riferimento agevolato.

Pertanto, per godere del credito per tutte e tre le mensilità, sembra sufficiente la localizzazione nelle “zone rosse” nel periodo tra l’emanazione del citato Dpcm del 3 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, senza che assumano rilevanza né il momento di verifica di tale condizione né eventuali successive fuoriuscite dalla “zona rossa”.

Viene opportunamente segnalato, infine, che la relazione illustrativa al Dl 149/2020 contiene la precisazione secondo cui, relativamente al canone di dicembre 2020, il credito spetta anche se il versamento è effettuato nell’anno 2021.

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