Imposte

Per i teatri rinviati i termini di versamento di Iva e ritenute

L’articolo 22-bis, introdotto in sede di conversione dal Senato, prevede la sospensione dei termini per il comparto. Per l’Iva di aprile, maggio e giugno si va verso un’unica soluzione entro il 16 novembre

di Gianluca Dan

L’articolo 22-bis introdotto dal Senato in sede di conversione del Dl 21/2022 prevede per i teatri la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali tipicamente le borse di studio e i compensi amministratori, oltre all’Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sul decreto, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è atteso entro il 20 maggio l’ok definitivo della Camera che non potrà, di conseguenza, cambiare il testo uscito dal Senato.

I beneficiari

Il comparto teatrale è uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia e le recenti aperture non hanno sempre determinato un afflusso tale da compensare, in termini di incassi, quanto non percepito nei mesi precedenti. Così il Senato interviene con delle specifiche misure temporanee a sostegno del settore.

In particolare per coloro che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

• i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

• i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

I pagamenti Iva

La formulazione letterale della norma che si riferisce ai versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno legittima alla sospensione degli importi trattenuti sulle retribuzioni pagate nel mese di marzo così come dell’Iva dello stesso mese per i soggetti mensili.

Anche i soggetti Iva trimestrali potranno usufruire della sospensione per il versamento dell’imposta del primo trimestre in scadenza oggi 16 maggio.

Si ricorda che i pagamenti dell’Iva avvengono con periodicità diverse: per i mensili al 16 del mese successivo, per i trimestrali al 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre).

Non potranno usufruire della sospensione coloro che avevano un saldo Iva a debito e hanno onorato il loro impegno entro il 16 marzo scorso mentre chi ha rateizzato l’ammontare dovuto potrà saltare le rate in scadenza al 16 di aprile e al 16 di maggio (se non già versate) o quella in scadenza al 16 di giugno.

Unica soluzione a novembre

Quanto dovuto e ora sospeso non è però cancellato: l’agevolazione è temporanea perché i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022.

La norma esplicitamente evidenzia che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Coloro invece che in crisi di liquidità non hanno adempiuto per i mesi di aprile/maggio e per la scadenza del 16 giugno post conversione in legge, potranno farlo al 16 di novembre sperando che nei mesi estivi vi sia il sold out nei teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.

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