Per le «valutazioni» si segue ancora il Tuir
Il legislatore con il Dm del 3 agosto scorso ha stabilito, anche per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (Oic adopter), la rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento anche in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Riguardo alle definizioni torna utile quanto evidenziato nella circolare 7/E del 2011 dall’agenzia delle Entrate per i soggetti Ias:
• per qualificazione si intende l’individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e degli effetti che da essa derivano sia sul piano economico-patrimoniale sia in termini giuridici;
• la classificazione comporta l’individuazione della specifica tipologia (o classe) di onere o provento derivante da ogni operazione;
• l’imputazione temporale riguarda la corretta individuazione del periodo d’imposta nel quale i componenti di reddito concorrono alla base imponibile.
Risultano, quindi, estranei al principio di derivazione rafforzata sia la valutazione che la quantificazione dei componenti di reddito. Per queste categorie pertanto continuano ad applicarsi le regole del Tuir anche per i soggetti tenuti alla derivazione rafforzata. La circolare 7/E del 2011 ha chiarito che la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati. In caso contrario il Fisco determinerà l’imponibile applicando i corretti criteri previsti dai principi contabili.
Per meglio comprendere le definizioni, la circolare Assonime 14/2017, distingue tra valutazioni propedeutiche alle qualificazioni, ossia all’identificazione della natura dell’operazione (ad esempio il prestito infruttifero dove occorre determinare qual è l’importo che ha la natura di apporto e ciò comporta una valutazione), dalle valutazioni compiute in modo del tutto indipendente dalle qualificazioni di bilancio e che riguardano quindi un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica (ad esempio, la svalutazione di un credito già rilevato con il criterio del costo ammortizzato). Le prime sono da considerarsi qualificazioni e quindi vale la derivazione rafforzata, mentre nel secondo caso valgono le regole fiscali in quanto trattasi di componenti valutative.