Professione

Percorso a ostacoli per il nuovo Albo gestori della crisi di impresa

Obbligatorio, oltre alla formazione, anche il tirocinio di sei mesi. Commercialisti e avvocati chiedono di estendere il periodo di validità degli incarchi che consentono l’accesso ne primo popolamento

di Bianca Lucia Mazzei

Formazione accompagnata dal tirocinio obbligatorio di sei mesi ed esclusione dei corsi per il sovraindebitamento e la composizione negoziata. La circolare del 19 gennaio del ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti sui requisiti d’accesso al nuovo Albo nazionale dei gestori delle crisi d’impresa senza venire incontro alle richieste avanzate dai professionisti (in particolare commercialisti e avvocati) alla luce delle molteplici proroghe del Codice della crisi e dei ritardi della disciplina attuativa dell’Albo. La circolare ha inoltre precisato che il quadriennio nel quale bisogna aver ricevuto i due incarichi che aprono (in fase di primo popolamento) il canale di accesso all’Albo alternativo a quello costituito da tirocinio e formazione, va dal 17 marzo 2015 al 16 marzo 2019 .

Dal 1° aprile tutte le nomine nelle procedure previste dal Codice (curatori, commissari giudiziali, liquidatori) dovranno attingere all’Albo nazionale e non più dagli elenchi territoriali tenuti dai tribunali. «Ma, con queste regole, si rischia che l’Albo non sia abbastanza popolato - dice Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti- e non venga quindi garantita una corretta rotazione dei professionisti. Servono correttivi su periodo degli incarichi, formazione e tirocinio».

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha inviato una serie di osservazioni al ministero della Giustizia, in cui chiede di eliminare l’indicazione «ultimi quattro anni», resa insensata dalle proroghe all’operatività del Codice. «Vanno considerati validi tutti gli incarichi ricevuti fino al 2022 - continua de Nuccio -, anche al fine di superare l’empasse del tirocinio».

Il Codice della crisi (Dlgs 14/2019) dopo molteplici rinvii è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Il decreto di regolamentazione dell’Albo avrebbe dovuto essere varato entro il 30 giugno 2020, ma ha visto la luce nel giugno 2022. «Questi slittamenti hanno creato difficoltà che spetta al legislatore risolvere - dichiara Emmanuele Virgintino, membro del Consiglio nazionale forense -. Serve una sanatoria sia per gli incarichi che per il tirocinio».

Il tirocinio di sei mesi è previsto dall’articolo 356 del Codice della crisi tramite un rinvio al decreto ministeriale 202/2014. La circolare ne conferma l’obbligo. I commercialisti ribadiscono però che è lo stesso decreto 202/2014 a stabilire una deroga per avvocati e commercialisti coerente con il fatto che già svolgono un tirocinio di 18 mesi per accedere alla professione. Secondo la circolare ministeriale, invece, la deroga non si applica perché non espressamente richiamata dall’articolo 356.

Per i consulenti del lavoro (prima del Codice esclusi da quest’attività) è importante che «la possibilità di effettuare il tirocinio sia effettiva, magari permettendo di svolgerlo anche presso le sezioni fallimentari o con master universitari teorico-pratici», spiega Sergio Giorgini, esperto in crisi d’impresa della Fondazione consulenti del lavoro.

Sulla formazione la circolare riconosce la validità dei vecchi corsi basati sulle linee guida della Scuola superiore della magistratura del novembre 2019 ma non l’equipollenza di quelli effettuati per il sovraindebitamento (Occ) e per la composizione negoziata. I commercialisti insistono sul riconoscimento di entrambi. Per il sovraindebitamento perché lo stesso Codice considera affini le funzioni svolte dai gestori nei due ambiti. Per la composizione negoziata, per la parziale sovrapposizione dei contenuti con quanto previsto dalle linee guida del 2019.

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