Contabilità

Perdite 2020, da valutare l’incrocio con lo stop alle quote di ammortamento

Il blocco temporaneo previsto dal Dl Agosto si interseca con la sospensione quinquennale delle perdite prevista dalla legge di Bilancio

di Giorgio Gavelli

È difficile non mettere in relazione la sospensione quinquennale delle perdite 2020, disposta dalla legge di Bilancio 2021, con il possibile “blocco temporaneo” agli ammortamenti di cui all’articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del Dl Agosto 104/2020.

Questo blocco consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale (fino al 100%) dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo (al limite) il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Tali quote di ammortamento non stanziate slittano all’esercizio successivo, determinando un prolungamento del piano originario di ripartizione temporale. I soggetti che si avvalgono di questa facoltà destinano a una riserva indisponibile utili (presenti o futuri) di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata; senza, comunque, perdere il corrispondente vantaggio fiscale, potendo dedurre in dichiarazione (tanto ai fini Ires/Irpef, quanto ai fini Irap) la quota di ammortamento ordinariamente ammessa pur non essendo essa transitata a conto economico.

I modus operandi

Se entrambe le disposizioni mirano, in qualche modo, a sterilizzare i problemi dei bilanci 2020, il modus operandi è molto differente.

La sospensione degli ammortamenti del decreto Agosto mira a contenere le perdite dell’esercizio appena concluso; mentre l’intervento della manovra 2021 (legge 178/2020, articolo 1, comma 266) vuole procrastinarne le conseguenze in capo ai soci. Al di là del differente orizzonte temporale che dovrà essere osservato dalle società con esercizio “a cavallo” (bilancio dell’esercizio in corso al 15 agosto per lo stop agli ammortamenti, bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre per gli effetti delle perdite), gli amministratori di società con un esercizio 2020 in passivo dovranno fare delle scelte.

Disapplicando (in tutto o in parte) gli ammortamenti, infatti, le perdite che vengono sterilizzate dal nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 si presenteranno inferiori, ma si dovrà porre un vincolo alle riserve pregresse o, laddove incapienti, agli utili futuri. Rilevando normalmente gli ammortamenti, invece, le perdite sterilizzate per un quinquennio ai fini delle conseguenze codicistiche saranno maggiori, ma senza ipoteche sulle riserve.

Sotto l’aspetto fiscale non ci dovrebbero essere differenze rilevanti, atteso che, in entrambi i casi, il reddito imponibile – o la perdita fiscalmente rilevante – saranno determinati al netto dell’importo corrispondente alle quote di ammortamento deducibili. Sempre che – ma sul punto manca ancora l’opinione dell’agenzia delle Entrate – non sia consentito traslare anche fiscalmente all’anno successivo la quota di ammortamento prevista per il 2020.

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