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Perdite 2021, il vincolo del patrimonio minimo per la sterilizzazione nel Terzo settore

Con la riduzione di oltre un terzo spetta all’organo di amministrazione deliberarne la ricostituzione e procedere a trasformazione e prosecuzione come associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento

Sulla sterilizzazione perdite 2021 resta il nodo dell’applicabilità anche agli enti del Terzo settore (Ets). Uno dei temi più discussi legati alla fase emergenziale riguarda la possibile estensione della disciplina agevolativa, introdotta col decreto Liquidità in materia di sterilizzazione delle perdite anche agli enti non profit.

Una disposizione, questa, oggetto di diversi interventi legislativi, l’ultimo dei quali ad opera del Milleproroghe che ha confermato, anche per le perdite 2021, la sterilizzazione già prevista per quelle emerse nel corso dell’esercizio 2020 (articolo 6 Dl 23/2020; modificato dall’articolo 1, comma 266, della legge 178/20 e, da ultimo, dall’articolo 3, comma 1-ter del Dl 228/2021). Si tratta di misure volte a incentivare la continuità aziendale delle imprese, disinnescando l’obbligo di alcuni adempimenti civilistici previsti in caso di riduzione del capitale per perdite.

La possibilità di posticipo

Nella sostanza si riconosce agli enti la chance di posporre gli obblighi di riduzione del capitale connessi all’emersione delle perdite – ove siano superiori ad un terzo – al quinto esercizio successivo. Nonché la possibilità di disapplicare, fino all’approvazione dei bilanci 2026, quelle norme civilistiche in base alle quali la perdita del capitale sociale integra cause di scioglimento (articoli 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies del Codice civile).

Misure volute dal legislatore e confermate anche per le perdite emerse nel 2021 al fine di consentire la gestione dell’azienda secondo criteri ordinari e non in base a logiche conservative, prevedendo dunque la possibilità di “congelare” la difficoltà patrimoniale e sanarla con i futuri andamenti positivi. Ove, alla data di approvazione del bilancio 2026, la perdita non risulterà diminuita di oltre un terzo, spetterà poi all’assemblea, in sede di approvazione del bilancio di quest’esercizio ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Resta da chiarire, sul punto, l’applicabilità di queste agevolazioni anche agli enti non profit e, nella specie, agli Ets. Ciò nel presupposto che la norma del decreto Liquidità interviene a disinnescare gli effetti di disposizioni dettate per enti con forma giuridica societaria (Spa, Srl e società cooperative). In questo senso, tali previsioni dovrebbero senz’altro trovare applicazione a quegli enti del Terzo settore costituiti in forma societaria e dotati della qualifica di impresa sociale. Diverso, invece, il discorso per le altre tipologie di Ets. Seppure il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) confermi l’applicabilità delle norme del Codice civile nei limiti di compatibilità col Cts (articolo 3, comma 2 Cts), va considerato che le agevolazioni in tema di sterilizzazione perdite debbono raccordarsi con le peculiarità proprie del Terzo settore. Specie tenuto conto che per gli Ets le norme sul monitoraggio delle perdite non fanno riferimento al capitale sociale in senso stretto, ma a quella di «patrimonio minimo» (articolo 22, comma 5 Cts), tenuto conto della forma giuridica da questi adottata diversa dagli enti di cui al libro V del Codice civile.

In altri termini, le misure di vantaggio del decreto Liquidità riguardano l’ipotesi di riduzione per perdite dal capitale sociale nominale, assumendo rilevanza quella perdita che si determina dopo aver utilizzato prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo il capitale sociale (Cassazione, sentenza 2 aprile 2007, n. 8221; ex multis Cassazione, sentenza 17 novembre 2005, n. 23269).

Il riferimento al patrimonio minimo

Diverso, invece, l’impianto recato dal Codice del Terzo settore. Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe riferirsi non al capitale dell’ente ma al patrimonio minimo che, per i soli Ets dotati di personalità giuridica, viene fissato in un ammontare di 15mila euro per gli enti costituiti in forma di associazione e 30mila euro per le fondazioni (articolo 22, comma 4, del Cts).

In quest’ipotesi, ove il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, spetta all’organo di amministrazione deliberarne la ricostituzione, nonché procedere alla trasformazione e prosecuzione di attività in forma di associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento dell’ente. Con la peculiarità che, nel Terzo settore, anche ove il fondo di dotazione dell’Ets sia pari o superiore al requisito minimo del Cts, la procedura in tema di monitoraggio delle perdite scatta solo se il patrimonio netto dell’ente sia negativo.

In assenza di specifici previsioni, si attendono dunque interventi che chiariscano meglio la portata applicativa della disciplina in tema di sterilizzazione delle perdite del capitale anche per gli Ets.