Contabilità

Perdite 2022 sospese: ripiano entro cinque anni

La misura per spa e srl è contenuta nel decreto Milleproroghe, cautela in caso di perdite pregresse

di Franco Roscini Vitali

Perdite dei bilanci 2022 sospese, come già è avvenuto per quelle degli esercizi 2020 e 2021. L'articolo 3, comma 9, del decreto Milleproroghe (decreto legge 198) sostituisce nell'articolo 6, comma 1, del decreto 23/20 (legge 40/20) il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 dicembre 2022: significa che anche le perdite che emergono dai bilanci 2022 sono sospese. In precedenza il riferimento al 31 dicembre 2020 era stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021 dal decreto Milleproroghe 2022.

Pertanto, per Spa e Srl non si applicano gli articoli del Codice civile 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4,5 e 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies.

Questo significa che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio successivo: in sostanza, il normale riferimento all'esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2027, con obbligo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Medesimo discorso nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, situazione che consente ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni al 2027: si tratta della riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo, o della trasformazione della società.

Queste disposizioni suggeriscono cautela agli organi societari in sede di approvazione del bilancio 2022, soprattutto se la società si è avvalsa della sterilizzazione delle perdite già per gli anni precedenti, rendendo più che opportuna una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio.

In fase di approvazione del bilancio la relazione degli amministratori è inclusa nella relazione sulla gestione per illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea, anche in relazione alla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite.

Inoltre, se la società si è avvalsa della misura di sterilizzazione anche per gli anni precedenti la relazione dovrà riguardare anche la situazione pregressa.

Massima cautela deve essere osservata se la sterilizzazione è a fronte di un azzeramento del capitale: infatti, anche se la norma vuole evitare una “deriva liquidatoria”, in tali situazioni esiste il problema della continuità aziendale, in alcuni casi reso ancora più evidente dalla crisi russo-ucraina.

Nei bilanci abbreviati gli amministratori includono le informazioni nella nota integrativa abbreviata: medesime considerazioni per i bilanci delle micro imprese (articolo 2435-ter del Codice civile) che includeranno una specifica relazione.

Infine, s'impone particolare attenzione da parte dell'organo di controllo, collegio sindacale o sindaco unico, e sui contenuti della loro relazione.

Anche in questo caso l'attenzione dovrà essere massima nei casi in cui la sterilizzazione ha già interessato gli esercizi precedenti. Questo tenendo conto anche della composizione negoziata della crisi, di scambio di informazioni col soggetto incaricato della revisione legale oppure fra i vari organi se la società fa parte di un gruppo.

Infine, la norma prevede la distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite “sospese” con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

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