Contabilità

Perdite da Covid nei bilanci recuperabili entro tre anni

L’emendamento al Ristori potrebbe essere spostato nella legge di Bilancio

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di Alessandro Galimberti

Dopo la norma “salva continuità aziendale” in tempo di Covid - approvata nel Dl Rilancio del giugno scorso - ora la prospettiva di neutralizzazione degli effetti pandemici si sposta sulla “riduzione del capitale per le perdite” maturate nella grande crisi globale del 2020.

Le nuove norme, che incidono su sei articoli del codice civile, sono state innestate nella conversione del Dl Ristori (emendamento all’articolo 10 dell’Atto Senato 1994, conversione in legge del decreto legge 137/20) attualmente all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze-Tesoro, ma non è escluso possano presto migrare nella legge di bilancio dopo l’atteso parere del Mef.

Parere che è quantomeno condizionante avendo riguardo l’impatto fiscale della novella, impatto sul gettito che comunque allo stato è molto difficile (se non impossibile) quantificare.

Lo scopo dei proponenti l’emendamento (Comincini e D’Alessandro, Iv) è contenere gli automatismi civilistici sulle perdite delle società per azioni, in particolare eliminando le incertezze interpretative circa l’applicabilità della formulazione dell’articolo 2446 alle perdite scaturenti da bilanci “approvati” dopo l'entrata in vigore della norma e prima del 31 dicembre 2020 (quindi i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019).

L’intervento sul Codice civile, che in sostanza congela per tre esercizi la riduzione del capitale, consente alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzati dagli effetti della crisi pandemica di adempiere all’obbligo «ricapitalizza o liquida» entro un termine adeguato.

Di fatto le società che hanno subito e subiranno perdite di natura straordinaria, potranno compensarle con gli utili che, auspicabilmente, riusciranno a conseguire nel corso degli esercizi futuri. La norma però si applica ovviamente alle sole perdite registrate nei bilanci di riferimento specificati dalla norma, non coprendo (almeno per ora e in attesa delle future valutazioni di impatto economico della pandemia) eventuali perdite di esercizi successivi, che rientreranno nelle regole ordinarie.

L’assemblea dei soci, inoltre, in caso di riduzione del capitale sotto il limite legale potrà deliberare il rinvio delle decisioni - vincolate - sempre alla chiusura del terzo esercizio successivo. Ciò per garantire una maggiore intellegibilità e chiarezza del bilancio d’esercizio. Nella relazione all’emendamento si specifica che le perdite che beneficiano delle misure temporanee devono essere esposte in bilancio «in modo separato dalle altre perdite». In questo modo la nota integrativa illustrerà sia le perdite oggetto delle misure temporanee e allo stesso tempo le perdite che non beneficiano delle stesse e che, quindi, vanno parametrate al capitale per verificare il superamento o meno delle soglie previste dal codice civile.

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