Diritto

Perdite su crediti prescritti: la deduzione non è blindata

Per l’Agenzia delle Entrate l’inerzia del creditore può celare un atto d liberalità

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di Paolo Meneghetti

La chiusura dell’esercizio con la redazione del bilancio è un appuntamento nel quale ogni anno diventa attuale la gestione dei crediti caduti in prescrizione: da una parte l’organo amministrativo tende a “fare pulizia” imputando a perdita la somma prescritta, dall’altra si presentano ostacoli dal punto di vista fiscale a causa di una interpretazione restrittiva delle Entrate. Infatti il Fisco tende a valutare con estrema diffidenza la deducibilità delle perdite derivanti da crediti prescritti a causa del sospetto di liberalità che si cela dietro l’inerzia del creditore (si veda l’interpello 197/2019).
Ma andiamo con ordine e vediamo anzitutto cosa deve fare il redattore del bilancio.
In primis occorre capire se il credito prescritto è comunque esigibile (ed in questo caso andrebbe svalutato) o se si è verificato un fatto di cui, semplicemente, occorre prendere atto. Il tema potrebbe dare adito a diverse interpretazione poiché mentre è vero che l’articolo 2934 del Codice civile attesta che il diritto del creditore si estingue per prescrizione (e quindi saremmo di fronte ad un fatto, cioè una perdita) altrettanto vero è che il successivo articolo 2940 afferma la non ripetibilità del pagamento eseguito dal debitore del credito prescritto, a segnalare cioè che l’estinzione della obbligazione deriva dal pagamento e non dal maturare della prescrizione.
In realtà la prescrizione depotenzia in modo radicale l’azione del creditore, nel senso che il credito prescritto in sé non è estinto ma alla istanza del creditore per incassarlo il debitore può opporsi eccependo la prescrizione. Per uscire da questo dubbio tra credito ancora in qualche modo esigibile (cui seguirebbe una svalutazione) e credito estinto (cui seguirebbe una perdita vera e propria) è utile applicare alla lettera il Documento Oic n.15, che al paragrafo 72 prende una decisa posizione a favore della tesi “perdita” affermando che «i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito». Quindi se il diritto, dal punto di vista contabile, si estingue è necessario rilevare la perdita a conto economico utilizzando la voce B14 ed azzerando il credito dall’attivo patrimoniale.
Questa procedura porta con se un correlato fiscale non di poco conto, posto che l’articolo 101, comma 5, del Tuir, ultimo periodo statuisce che la cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili assume rilevanza fiscale. Inoltre lo stesso comma 5 afferma che i crediti prescritti presentano sempre gli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione fiscale. Questi due ultimi passaggi sono stati inseriti nel Tuir nel 2012 e nel 2014 ed il loro inserimento non può non essere considerato come risolutivo dei dubbi in materia di deducibilità fiscale.
Tuttavia l’Agenzia, con l’interpello 197/19 mette in dubbio la deducibilità della perdita da cancellazione del credito. Il caso riguardava una società residente che vantava crediti verso debitori esteri che hanno adempiuto alle loro obbligazioni fino ad un certo punto, poi hanno iniziato ad omettere i pagamenti dovuti. In base al diritto del Paese estero decorsi tre anni il credito si prescrive (quindi un lasso temporale molto più breve di quello decennale italiano) e ciò si è puntualmente verificato. L’interpellante evocando l’articolo 101 nella parte in cui attesta la sussistenza di elementi certi e precisi per i crediti prescritti ritiene possibile dedurre la perdita rilevata. L’Agenzia esaminando il caso conclude, in modo un po’ ambivalente, che «non può escludersi che il comportamento di inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti corrisponda a una volontà liberale, tale da comportare l’indeducibilità…».
Il che, però. ci conduce ad un vicolo cieco poiché senza l’inattività non c’e’ prescrizione, e quindi affinchè essa si manifesti è, per così dire, necessario che il creditore sia inattivo. Ma questa sua inattività, che potrebbe essere motivata da diverse ragioni, determina un effetto (la deducibilità per tabulas) che non sembra sindacabile dall’Agenzia.

COME TRATTARE LE SOMME NON INCASSATE

Dopo un anno

Un commerciante ha venduto un bene senza incassare tutto il prezzo che dovrà essere saldato entro sei mesi. Dopo un anno il saldo non è stato effettuato. Il commerciante potrà attivarsi per incassare la somma o il credito è divenuto inesigibile per prescrizione anche se non sono passati dieci anni come avviene per i crediti ordinari?
Il Codice civile (articolo 2955) prevede la prescrizione presuntiva che si applica ai crediti da cessioni al dettaglio, dopo un anno: si presume cioè che il pagamento sia eseguito entro un anno L’unica azione, possibile, ma poco efficace, è deferire il debitore al giuramento per attestare se è avvenuto davvero il pagamento

Vecchi crediti
Dopo un trasferimento di azienda (e di crediti), emerge che alcuni di essi sono prescritti da anni . È possibile cancellarli dal bilancio nell’anno in cui ci si accorge della prescrizione, imputando la perdita a conto economico? È possibile dedurla fiscalmente?
La tesi più convincente è quella di rilevare un errore contabile nell’anno in cui la prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata. Questa correzione non inciderà sul conto economico dell’anno in cui è eseguita, ma ridurrà direttamente il patrimonio netto. Dal punto di vista fiscale la correzione andrà eseguita sul periodo d’imposta in cui è maturata la prescrizione rilevando un credito d'imposta.

La rilevazione
Gialli Sn ,in contabilità ordinaria, constata che un credito non riscosso è caduto in prescrizione e dato che la probabilità di incassarlo mantiene il credito in bilancio e procede alla svalutazione attivando un fondo rischi su crediti generico. È corretto ? A stretto rigore normativo la prescrizione non estingue il credito, ma l’ Oic 15 tratta il credito prescritto al pari di quelli per i quali non esistono più i diritti di acquisizione. Quindi come per transazioni e rinunzie unilaterali anche la prescrizione elimina l’esistenza del credito. Nel bilancio non va quindi rilevata una svalutazione ma una perdita vera e propria

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