Imposte

Perdite, imprese Irpef alla prova dell’utilizzo

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di Michele Brusaterra


Riporto perdite fiscali illimitate nel tempo, ma con abbattimento fino all’80 per cento del reddito, come già avviene per i soggetti Ires, anche per società di persone e imprese individuali, indipendentemente dalla contabilità adottata.

La legge 145/2018, (legge di Bilancio 2019), ha modificato l’articolo 8, terzo comma, del Dpr 917/1986 prevedendo che le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomputate dal reddito d’impresa prodotto nel medesimo periodo d’imposta e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, ma nel limite dell’80 per cento di quest’ultimo, senza limitazioni temporali.

L’intervento normativo ha come obiettivo quello di uniformare la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quelle conseguite dalle imprese in contabilità ordinaria, nonché quello di introdurre, per entrambe le fattispecie, un limite quantitativo di utilizzo delle perdite, già operante, peraltro, per i soggetti Ires.

Per comprendere la rilevanza della novella normativa occorre ricordare che la previgente disciplina distingueva il trattamento delle perdite:
-dei soggetti in contabilità semplificata;
-dei soggetti in contabilità ordinaria.

Nello specifico, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata potevano essere portate a riduzione del reddito complessivo, nel limite del suo ammontare. Ove fosse risultata un’eccedenza, essa non poteva essere riportata ai periodi d’imposta successivi e veniva, pertanto, persa.

Diversamente, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria potevano esclusivamente essere portate in compensazione dei redditi d’impresa. L’eccedenza poteva essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Le novità si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia dal periodo d’imposta 2018. In particolare, le imprese in contabilità semplificata, in assenza di un apposito regime transitorio, applicano le nuove disposizioni anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle modifiche.

Mutuando quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E/2011, il nuovo regime dovrebbe riguardare, quindi, anche le perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al 2018 - perdite realizzate nei periodi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018. Non sarebbero, invece, più utilizzabili le perdite del periodo 2012.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, la legge di Bilancio 2019 prevede un regime transitorio che coinvolge le perdite conseguite nei periodi d’imposta dal 2017 al 2019. Tale regime è stato previsto in considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino.

Le perdite fiscali 2017 non compensate con il reddito complessivo di tale anno sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
•nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
•nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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