Diritto

Perdite pre-Covid, rebus interpretazione sullo stop al ripiano

Interpretazioni diverse sull’applicabilità dell’articolo 6 del Dl 2372020 che sospende gli obblighi previsti dal Codice civile

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di Angelo Busani

L’individuazione delle perdite che possono beneficiare della disapplicazione dell’obbligo di assumere “provvedimenti” (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento) meriterebbe un chiarimento normativo per evitare letture e interpretazioni differenziate.
L’articolo 6 del Dl 23/2020 prevede che le regole del Codice civile in tema di perdite non si applichino alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi» dal 9 aprile al 31 dicembre 2020: si tratta però di una norma di non facile lettura perché vi è incertezza sul punto se il riferimento sia al periodo di maturazione delle perdite oppure alla data di approvazione della situazione patrimoniale o del bilancio in cui le perdite vengono rilevate. Non è quindi chiaro se la “sospensione” delle regole del Codice civile riguardi solo le perdite provocate dall’emergenza Covid o anche quelle maturate prima della crisi sanitaria (si vedano anche i servizi del 15 aprile e del 14 giugno 2020) .
La prima lettura, più restrittiva, è stata seguita dal tribunale di Catania (decreto del 28 maggio) ed è condivisa dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (documento del 10 giugno 2020). La seconda, più estensiva, è stata invece fatta propria dal Consiglio notarile di Milano (massima n.191).
La lettura restrittiva
L’interpretazione che comporta l’inapplicabilità della sospensione del Codice civile alle perdite maturate prima del 9 aprile 2020 (e, quindi, anche alle perdite del 2019), trae argomento, oltre che dal testo della norma, dalla relazione di accompagnamento al Dl 23/2020, ove si parla di «perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19» (crisi che, nel 2019, evidentemente, non c’era, se non in Cina). Secondo il tribunale di Catania la volontà del legislatore è quella di ibernare le perdite causate dall’epidemia e quindi solo quelle maturate successivamente al 9 aprile 2020.
La lettura estensiva
Secondo l’interpretazione estensiva (Consiglio notarile di Milano) la sospensione riguarda anche le società che abbiano chiuso in perdita l’esercizio 2019 e, quindi, pure le perdite che non hanno alcuna correlazione con l’epidemia, se non il fatto che la situazione patrimoniale o il bilancio da cui le perdite emergono siano approvati nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020.
Seguendo questa interpretazione il Dl 23/2020 si riferisce quindi alle perdite superiori al terzo del capitale sociale rilevate nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 (qualunque sia la data di riferimento del bilancio o della situazione patrimoniale da cui la perdita emerge) con la conseguenza che vengono disapplicate le norme che impongono:
1 nel caso di perdite che non intaccano il minimo del capitale sociale, la riduzione del capitale sociale o la ricapitalizzazione entro l’esercizio successivo a quello nel quale la perdita viene rilevata;
2 nel caso di perdite che abbassano il capitale sociale sotto il minimo, l’immediata ricapitalizzazione o lo scioglimento della società.
La tesi estensiva si fonda sull’idea che il legislatore abbia inteso beneficiare non solo le situazioni di perdita provocate dal virus, ma anche le società che abbiano maturato perdite ante virus, in considerazione del fatto che il virus potrebbe aver provocato una sopravvenuta carenza delle risorse occorrenti per il loro ripianamento. Inoltre, per quelle situazioni in cui, invece, le risorse vi siano, l’interpretazione estensiva rende possibili aumenti di capitale senza doverli far precedere da una (altrimenti imprescindibile) manovra di copertura perdite. Se si segue questa tesi, non sono in alcun caso rilevanti né le perdite del 2019 (accertate nel 2020) né le perdite del 2020 (accertate nel 2021) in qualunque tempo si siano formate: in sostanza, il 2020 e il 2021 sono, ex lege, due anni “di grazia”, qualsiasi entità le perdite abbiano. L’osservazione delle perdite si sposta dunque al 2022, con riguardo al bilancio del 2021: se risulteranno perdite oltre il terzo (che non riducano il capitale sotto il minimo) il 2022 potrà essere considerato come un ulteriore anno “di grazia”. Se, invece, risulteranno perdite che intacchino il minimo del capitale sociale, occorrerà procedere alla ricapitalizzazione o allo scioglimento della società.
Le interpretazioni
1. La norma
L’articolo 6 del Dl 23/2020, prevede, in caso di perdite superiori a un terzo del capitale sociale la disapplicazione delle norme del Codice civile che obbligano ad assumere provvedimenti (fra cui il ripianamento) «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020.
2. Il Consiglio notarile di Milano
Secondo la massima 191 del Consiglio notarile di Milano la sospensione riguarda anche le perdite precedenti al 9 aprile 2020 e che non hanno alcuna correlazione con l’epidemia,se non il fatto che la situazione patrimoniale o il bilancio da cui le perdite emergono vengono approvati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020. In base a questa lettura non sono quindi in alcun caso rilevanti né le perdite del 2019 (accertate nel 2020) né le perdite del 2020 (accertate nel 2021) in qualunque tempo si siano formate
3. Il tribunale di Catania
Secondo il Tribunale di Catania (decreto del 28 maggio) la neutralizzazione delle perdite si applica solo a quelle determinate dalla crisi generata dal Covid - 19 e non a perdite anteriori che non si pongono, nemmeno astrattamente, in nesso di causalità con la situazione di difficoltà determinata dall’epidemia. La posizione dei giudici catanesi è in linea con la relazione di accompagnamento al Dl 23/2020 e con il documento della Fondazione nazionale dei commercialisti del 10 giugno scorso

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