Adempimenti

Perdite sistematiche, «rimedi» solo dal 2022

Neutralizzato in Redditi 2021 il mancato superamentodel test di operatività

La disciplina delle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 138/2011) ha sempre fatto “a pugni” con quella delle società non operative.

Si è sempre sostenuto su queste pagine che dichiarare perdite, ancorché reiterate nel tempo, non ha alcun nesso con l’«abuso della persona giuridica», il cui contrasto risulta il vero scopo della normativa delle società non operative. A meno che non si sostenga che dichiarare perdite celi in realtà delle spese effettuate a favore dei soci che hanno originato la perdita stessa, ma qui il problema sarebbe agevolmente risolto sotto il profilo della non inerenza della spesa.

Ad ogni modo, il problema del “disallineamento” delle società che dichiarano perdite reiterate con la disciplina delle società che non superano il test di operatività si pone anche in relazione all’emergenza Covid. Va ricordato, infatti, che risultano non operative sia le società che non superano il test sia quelle che conseguono perdite reiterate.

Come si è visto, non vi possono essere dubbi sul fatto che le società che non superano il test di operatività cadranno automaticamente nel 2020 e nel 2021 in una situazione di disapplicazione.

Non così, però, accade per le società che dichiarano perdite reiterate (per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero per quattro e il quinto con un reddito inferiore a quello minimo). Infatti, le cause di disapplicazione automatica di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 87956 dell’11 giugno 2012 assumono rilevanza esclusivamente nel cosiddetto “periodo di osservazione”, ossia nel quinquennio in cui la società risulta in perdita fiscale. Quinquennio precedente all’anno d’imposta nel quale la società viene considerata non operativa in quanto, appunto, in perdita sistematica. Peraltro, viene espressamente stabilito che la causa di disapplicazione per effetto della sospensione e del differimento degli adempimenti e dei versamenti tributari in conseguenza dello stato di emergenza opera con riferimento al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e a quello successivo (quindi per il 2020 e per il 2021).

Sicché, a seguito delle particolari regole previste per le società che dichiarano perdite reiterate, la disapplicazione avrà efficacia:

per il periodo d’imposta 2021, in relazione al quinquennio 2016-2020, nel quale risulta compreso il periodo d’imposta 2020;

per il periodo d’imposta 2022, in relazione al quinquennio 2017-2021, nel quale risulta compreso il 2021.

Per il periodo d’imposta 2020 non opera invece la suddetta causa di disapplicazione. È una conclusione che francamente non ha senso, e rispetto alla quale sarebbe servito un tempestivo intervento normativo, come d’altronde non ha senso il fatto che la disciplina delle società non operative contempli anche quelle in perdita sistematica.

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