Perdite, il termine scatta dal periodo in cui sono dichiarate
La Ctr Lombardia 4779/3/2021 punta ad arginare i controlli illimitati del Fisco
L’ufficio può rettificare le perdite pregresse entro i termini decadenziali che decorrono dal periodo di imposta in cui sono state dichiarate e non da quello in cui sono state utilizzate. Lo hanno affermato, in sintesi, i giudici della Ctr Lombardia con la sentenza n. 4779/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti). Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante anche alla luce della ben nota sentenza a Sezioni unite 8500/2021 che ha aperto la via degli “accertamenti infiniti”.
Nel caso esaminato, l’ufficio aveva provveduto a rettificare le perdite pregresse riportate in dichiarazione con un avviso che era stato impugnato dalla società. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, ritenendo che i termini per emanare l’avviso fossero, nello specifico, scaduti: l’ufficio, in base alla legge pro-tempore vigente, avrebbe dovuto emanare l’atto entro il quarto anno successivo a quello in cui la perdita era stata dichiarata e non invece a quello in cui era stata utilizzata. L’ufficio aveva impugnato in appello la sentenza di primo grado.
I giudici di appello hanno rigettato il ricorso dell’ufficio, evidenziando, in primis, il comportamento corretto della società che aveva rispettato l’articolo 84 del Tuir, in base al quale la perdita può essere riportata nei cinque anni successivi e, pertanto, può essere usata in compensazione dei redditi futuri (ricordiamo che oggi il riporto non ha scadenza).
Hanno quindi ricordato che la perdita può essere oggetto di accertamento da parte dell’ufficio dal momento in cui è stata quantificata, e quindi imputata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è stata rilevata. Nel caso in esame la perdita, che era stata dichiarata nel 2012 (in relazione al periodo di imposta 2011), non era stata oggetto di rettifica entro il termine decadenziale vigente di quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione (31 dicembre 2016). Pertanto, nel 2018 (cioè, l’anno in cui era stato emanato l’avviso) l’ufficio non avrebbe più potuto rettificare tale perdita, essendo spirati i termini di accertamento.
I giudici hanno evidenziato che, se così non fosse, si giungerebbe a una inammissibile dilatazione dei termini previsti per l’accertamento e a un evidente pregiudizio della certezza del diritto. Ad esempio, nel caso di perdite illimitatamente riportabili si arriverebbe addirittura alla conseguenza di dovere riconoscere all’ufficio un potere di accertamento di durata illimitata. Al riguardo, i giudici hanno richiamato la sentenza della Cassazione n. 147/2015, in base alla quale l’accertamento delle perdite riportate a nuovo deve essere effettuato con riguardo all’anno di imposta in cui le stesse si sono formate, e non a quello successivo in cui sono utilizzate in compensazione.