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Pesca e acquacoltura, fondo perduto fino al 20% del canone della concessione demaniale 2020

Pronto il decreto attuativo della misura prevista dal Dl Sostegni. Domande via pec entro 15 dalla pubblicazione in «Gazzetta»

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

L’articolo 30-quinquies del decreto Sostegni (Dl 41/2021) ha introdotto un contributo per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura concessionarie di aree demaniali. Il decreto disponeva lo stanziamento complessivo del contributo nella misura di un milione di euro e il tetto massimo per ciascun beneficiario in misura pari al canone concessorio pagato, rimandando le modalità attuative a un successivo decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali da adottare di concerto con il ministero dell’Economia.

Il documento attuativo - in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» - ha stabilito che la misura massima del contributo è pari al 20% del canone pagato nel 2020. I soggetti che vi possono accedere sono le imprese della pesca e dell’acquacoltura che siano titolari di concessioni demaniali a condizione che risultino stabilmente e attualmente operative. Sono escluse dal contributo le imprese che siano state decadute dalla propria concessione demaniale o che siano titolari di concessioni prorogate illegittimamente. Inoltre, possono avere diritto al contributo solo le imprese che risultino titolari di una concessione demaniale rilasciata in data antecedente al 31 dicembre 2020.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate esclusivamente via Pec all’indirizzo indicato nel decreto (documentipemac@pec.politicheagricole.gov.it) e dovranno necessariamente essere trasmesse entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in «Gazzetta Ufficiale».

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata un’autocertificazione con la quale l’impresa dovrà fornire alcune informazioni necessarie per poter avere diritto a quanto spettante. In particolare, il legale rappresentate dovrà dichiarare che l’impresa non rientra tra quelle comprese nella definizione di impresa in difficoltà, che l’impresa non ha ricevuto aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Ue, che non ha ricevuto aiuti «de minimis» per un importo superiore a 30mila euro, nonché di non essere decaduto dalla concessione demaniale e che la stessa non sia stata illegittimamente prorogata. Nel caso delle imprese che hanno percepito aiuti illegali o incompatibili, queste possono comunque aver diritto al contributo a condizione che abbiano restituito quanto percepito o abbiano provveduto a versarlo su un conto bloccato.

Oltre a questa autocertificazione, alla istanza di contributo dovranno essere allegati copia della concessione demaniale, copia del versamento del canone per l’anno 2020 e copia del documento di identità del legale rappresentante.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, il ministero provvede alla verifica e alla istruttoria delle pratiche. Qualora l’importo complessivo delle richieste validamente presentate superi l’importo stanziato, il ministero provvederà a ridurre proporzionalmente la misura del contributo spettante a ciascuna impresa.