Pex, commercialità nel triennio precedente alla liquidazione effettiva
La risposta a interpello 722: il requisito deve sussistere ininterrottamente
Il requisito della commercialità ai fini della participation exemption (Pex) in relazione a una partecipata in liquidazione deve sussistere ininterrottamente nel triennio che precede la liquidazione effettiva. È quanto emerge dalla risposta a interpello 722/2021 dell’agenzia delle Entrate.
L’istante ha proceduto a una fusione con la società Gamma mediante la quale nel suo patrimonio ha fatto ingresso Beta, società estera posta in liquidazione nel 2017 con cancellazione l’anno successivo. L’istante ritiene che la società era inattiva già dal 2016 e quindi non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione della Pex (e dunque la minusvalenza sarebbe deducibile). L’impostazione dell’Agenzia è difforme. In base all’articolo 87, comma 2, del Tuir, il requisito della commercialità deve «sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso».
La circolare 10/E/2005 (paragrafo 5.6) ha chiarito che per le società in liquidazione ordinaria tale requisito deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione (quindi il triennio non si computa dal realizzo). La circolare 7/E/13 (paragrafo 1.1) in tema di depotenziamento dell’attività ha fatto riferimento alla liquidazione di fatto. Dalla documentazione integrativa è emerso che la società estera già nel 2013 aveva ridotto la propria attività, per cessarla definitivamente nel 2014. Ciò si evince sia dal bilancio sia dall’andamento degli investimenti, sintomatici di un depotenziamento iniziato nel 2013, che determina una liquidazione di fatto da quella data. L’Agenzia conclude che il conteggio del triennio per stabilire la commercialità riguardi i tre periodi d’imposta ante 2013, motivo per cui la partecipazione ha i requisiti per la Pex.
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di Alessandro Borgoglio