Imposte

Piattaforma specchio delle vecchie regole

Il blocco si può rimuovere solo con la firma di un provvedimento

di Giorgio Gavelli

Non è ancora possibile per i contribuenti sfruttare, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura dei bonus edilizi, le deroghe introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e, quindi, trasmettere la comunicazione, nei casi previsti, senza il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese.

Mancato aggiornamento

La procedura telematica, infatti, non risulta ancora aggiornata, anche perché probabilmente occorre parallelamente modificare, ancora una volta, il provvedimento dell’8 agosto 2020 che ha approvato modello, istruzioni e specifiche tecniche.

L’articolo 29, comma 1 lettera b), della legge 234/2021 ha riscritto il comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020, prevedendo che gli adempimenti dell’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute – normalmente indispensabili per cedere il credito o richiedere al fornitore lo sconto in fattura per tutti gli interventi citati al comma 2 della medesima disposizione - non si applicano alle opere classificate – in base alla normativa nazionale o regionale - come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il cosiddetto “bonus facciate”. Quindi, la comunicazione dell’opzione, in questi casi, può essere trasmessa direttamente dal beneficiario del bonus senza avere acquisito tali attestazioni, ma è qui che iniziano i problemi. La procedura non è ancora aggiornata per una simile previsione e la trasmissione richiede l’intervento del soggetto che rilascia il visto di conformità.

Nuovo provvedimento

Oltre che un problema meramente procedurale, si pone presumibilmente anche un ostacolo normativo. Il provvedimento dell’8 agosto 2020 – dopo le modifiche apportate il 12 novembre scorso - non solo non prevede alcuna deroga alla presenza delle attestazioni (almeno per tutte le opzioni rientranti nella disciplina del decreto Antifrodi) ma (al punto 4.2) richiede che la comunicazione sia inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, con l’unica eccezione dei lavori alle parti comuni condominiali, dove è abilitato anche l’amministratore (o il condomino che, a questi fini, «ne fa le veci» nei condomini minimi), ma anche in quest’ultima ipotesi con un intervento telematico di conferma da parte del soggetto che ha rilasciato il visto. Pertanto, nonostante la procedura sia già stata aggiornata nei giorni scorsi in quanto prevedeva erroneamente, per le spese sostenute nel 2021, la sola opzione di cessione delle rate residue del credito, non è ancora pronta a recepire le novità della legge di Bilancio.

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