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Piccola proprietà contadina, addio all’agevolazione se nella compagine subentra una Srl

La Dre Veneto: la decadenza interviene quando il conferimento è effettuato a favore di società di capitali

di Gian Paolo Tosoni

Il conferimento di un’azienda agricola comprendente il fondo rustico prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto, in una società di persone i cui soci siano parenti del conferente non fa perdere i benefici dell’acquisto a tassa fissa, ma scatta la decadenza se nella compagine sociale è presente una società di capitali. Lo chiarisce la direzione regionale delle Entrate (Dre) del Veneto in risposta a un interpello non ancora resa pubblica.

La fattispecie riguarda l’acquisto di un terreno agricolo con i benefici (legge 25/2010) a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale, che consistono nel pagamento della sola imposta catastale dell’uno per cento, mentre le imposte di registro ed ipotecaria sono dovute nella misura fissa (agevolazione nota con il nome della piccola proprietà contadina). L’agevolazione prevede tuttavia l’obbligo di coltivatore direttamente il terreno per un periodo di cinque anni dalla stipula dell’atto. Il beneficio è esteso anche alle società con esercizio esclusivo della attività agricola, con un amministratore avente la qualifica di Iap per le società di capitali oppure di socio per le società di persone.

La decadenza ha tuttavia delle attenuanti e non si perde come nel caso in cui prima che sia trascorso il temine quinquennale il terreno venga trasferito a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l’attività di imprenditore agricolo (articolo 11, comma 3, del Dlgs 228/2001).

La prassi ha proseguito in questa direzione con la risoluzione 455 del 1 dicembre 2008 con la quale è stato affermato che il conferimento di un terreno acquistato con i benefici fiscali, in una società agricola di persone (nella fattispecie era una Sas) della quale il coltivatore diretto sia socio e gli altri soci siano il coniuge e i figli (si intende le persone aventi il grado di parentela in base all’articolo 11, comma 3, del Dlgs 228/2001), effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni.

Quindi questo meccanismo secondo il quale il terreno acquistato con i benefici della piccola proprietà contadina possa essere trasferito a vario titolo, nel quinquennio successivo all’acquisto, sia in proprietà che in conduzione (risoluzione 279/2008), a favore di una società di persone in cui il primo acquirente sia socio insieme ai propri familiari, si interrompe quando fra i beneficiari o aventi causa ci sia una società di capitali.

La risposta a interpello dell’Agenzia fissa questo principio affermando che la decadenza interviene quando il conferimento è effettuato a favore di società di capitali (risoluzione 227/E del 18 agosto 2009). In questo ultimo caso, esaminato dalla Agenzia la fattispecie era particolare in quanto in effetti il terreno era stato conferito in una società di persone con tanto di parenti fra i soci, ma tra i soci c’era anche una Srl. Questo generava una situazione difforme poiché la compagine sociale deve essere ristretta a persone fisiche per di più parenti e ciò ancorché il socio in srl fosse proprio il conferente. Infatti non potevano sussistere le condizioni in quanto nelle società di capitale stante la autonomia perfetta c’è una rottura totale con i soci.