Adempimenti

Pignoramenti sospesi ma non per tutti

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di Luigi Lovecchio

Sospensione dei pignoramenti presso terzi ma non per tutti. L'articolo 152 del decreto Rilancio ha bloccato le sole trattenute delle quote stipendiali, incluse quelle che hanno ad oggetto le indennità di fine rapporto e le pensioni. Si evidenzia, al riguardo, che l'Ader ha il potere di disporre con proprio atto il pignoramento presso terzi, ai sensi degli articoli 72 bis e seguenti, D.P.R. n. 602/'73, ordinando al terzo di versare direttamente le somme dovute, senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Tale procedura non vale peraltro per le pensioni. Resta ferma la facoltà di attivare la procedura civilistica ordinaria, si cui agli articoli 543 e seguenti, cpc.

La novella di legge stabilisce dunque che i soli pignoramenti delle retribuzioni siano sospesi, con l'effetto che gli importi pretesi dal creditore pignoratizio sono svincolati e quindi resi disponibili al debitore. Questa moratoria non vale per le somme già accantonate dal datore di lavoro alla data del 19 maggio (data di entrata in vigore del DL), cioè già trattenute in capo al dipendente ma non ancora versate al creditore pignoratizio. Al termine del periodo di sospensione, le trattenute proseguiranno secondo i criteri ordinari. Le medesime disposizioni valgono ai fini della riscossione con ingiunzione fiscale delle entrate comunali.

La norma in esame lascia dunque intendere che il periodo di sospensione imposto all'Ader, valevole dall'8 marzo al 31 agosto 2020, di regola, non opera per le procedure già avviate all'8 marzo, con la sola eccezione per l'appunto dei pignoramenti delle quote stipendiali.

Potranno quindi proseguire, ad esempio, i pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto i conti correnti bancari e i canoni di locazione.

Anche i pignoramenti immobiliari potranno proseguire, con l'eccezione di quelli aventi ad oggetto l'abitazione principale, che sono sospesi per sei mesi ai sensi dell'articolo 54 ter, DL n. 18/2020. Peraltro, si ricorda che l'Ader non può comunque pignorare l'abitazione principale non di lusso, qualora si tratti dell'unico immobile posseduto, ai sensi della norma speciale di cui all'articolo 76, D.P.R. n. 602/'73.

L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare a condizione che il debito complessivo sia maggiore di 120.000 euro. Occorre inoltre che siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

Si segnala da ultimo che fino al 31 agosto, l'Ader non può né iscrivere fermi amministrativi su veicoli, né apporre ipoteche né avviare nuove procedure esecutive.

Luigi Lovecchio

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