Controlli e liti

Pignoramento stipendi, salari o altre indennità alle Sezioni unite

Da valutare l’estensione dei limiti a sequestro e confisca per equivalente

di Antonio Iorio

Saranno le Sezioni unite penali a decidere se i limiti di pignorabilità degli stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle per licenziamento e pensione, previsti ai fini civili trovino applicazione anche al sequestro e alla confisca per equivalente in sede penale. A rimettere la delicata questione è stata la Terza Sezione penale con l’ordinanza n.38068/2021

In sintesi, l’articolo 545 del Cpc pone una serie di limitazioni alla pignorabilità in sede civile dei crediti: ad esempio le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nel caso di accredito sul conto del debitore, sono pignorabili solo per l’importo oltre il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Se l’accredito è stato eseguito successivamente, le somme possono essere pignorate entro altri limiti (variabili da un quinto alla metà).

La Suprema Corte ha preso atto di due differenti orientamenti di legittimità basati sulla operatività della norma. Secondo alcuni essa non si applicherebbe in materia penale, secondo altri, invece, il limite alla pignorabilità dei crediti esprimerebbe principi di rango costituzionale che coinvolgono la persona e pertanto relativi anche a vicende penali. Da qui la necessità dell’intervento delle Sezioni unite.

La Cassazione di recente (sentenza 35809/2021) ha escluso l’estensione in sede penale, dei limiti del pignoramento della prima e unica casa previsti dalla normativa sulla riscossione anche in sede penale. Vi è ora da sperare che le Sezioni unite prendano atto che tutte queste limitazioni, previste da normative non penali, tutelano diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti che non possono essere ignorati neanche in sede penale.

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