Finanza

Pir alternativi, agevolati gli investimenti in quote di Srl non offerte al pubblico

Le Entrate mettono in consultazione la bozza di circolare fino al 16 febbraio. Tax credit con plafond del 20% calcolato sugli impieghi fino alla minusvalenza

di Marco Piazza

È in consultazione fino al 16 febbraio una corposa circolare delle Entrate sul regime fiscale dei nuovi piani di risparmio a lungo termine (Pir) “alternativi”; uno strumento da cui ci si aspetta importanti risultati in termini di incentivo all’afflusso di risorse alle imprese di piccole e medie dimensioni, grazie all’esenzione, a certe condizione, da imposte sui redditi e dalle imposte di successione

In questa direzione si è mosso, fra l’altro, il decreto 104 del 2020 che ha innalzato i limiti quantitativi di investimento: gli investitori possono destinare al Pir alternativo somme o valori per un importo non superiore a 300mila euro all’anno e a 1,5 milioni di euro complessivi (30mila e 150mila euro per i Pir tradizionali).

La bozza di circolare fornisce una esaustiva descrizione della normativa fiscale applicabile, chiarendo importanti aspetti di incerta interpretazione.

Gli investimenti in quote di Srl

Uno dei chiarimenti più attesi riguarda la possibilità dei Pir di investire in quote di Srl. La materia è stata oggetto di approfondimento nel corso del convegno di Assogestioni con Borsa italiana «Il futuro degli investimenti alternativi» del 16 dicembre 2020.

A questo proposito, si devono distinguere gli investimenti effettuati attraverso Pir tradizionali e quelli effettuati attraverso Pir alternativi. Confermando l’orientamento espresso dall’associazione di categoria, l’Agenzia, in sostanza, precisa che:

v nei Pir tradizionali, gli investimenti in quote di Srl possono essere considerati qualificati se si tratta di piccole e medie imprese le cui quote siano offerte al pubblico; non solo attraverso le piattaforme di crowfunding, ma anche in ogni altro modo previsto dalla norma. In questo senso viene meglio esplicitato l’interpello 96 del 2019 che rispondeva ad un quesito limitato al caso di quote offerte mediante piattaforme;

v nei Pir alternativi, invece, gli investimenti in quote di Srl possono essere considerati “qualificati” in ogni caso; quindi, anche se le quote non sono oggetto di offerta al pubblico.

Tax credit sulle minusvalenze

La circolare illustra anche il nuovo credito d’imposta per i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 (previsto dalla legge 178 del 2020). Il credito d’imposta è pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento dell’intera somma investita negli investimenti qualificati, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Il che significa che il plafond comprende non solo gli investimenti fatti nel 2021, ma anche quelli fatti negli anni successivi.

La bozza di circolare sottolinea che il requisito temporale deve essere rispettato in relazione alla attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio. Le minusvalenze oggetto del credito d’imposta non possono essere dedotte dal reddito tassabile in regime dichiarativo, amministrato o gestito.

Il credito d’imposta è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze si considerano realizzate. Può anche essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24. La circolare in consultazione precisa che, qualora in un periodo d’imposta non vi sia capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito d’imposta, la quota non può essere utilizzata in periodi d’imposta successivi.

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