Controlli e liti

Più tempo per la decadenza delle cartelle: notifiche entro fine 2022

Prorogato di un anno il termine per le cartelle sulle dichiarazioni 2018

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il decreto sulla proroga delle cartelle contiene anche alcuni differimenti dei termini di decadenza e prescrizione. Il primo differimento, di dodici mesi – previsto dal nuovo Dl – riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021 derivanti da affidamenti all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Il nuovo decreto stabilisce che il differimento risulta “anche” in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto del contribuente “e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3” del Dl 34/2020.

Quest'ultima disposizione prevede la proroga di un anno dei termini per la notifica delle cartelle relativamente alle seguenti dichiarazioni:
- presentate nell'anno 2018, per l'attività di liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972;
- quelle dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Dpr 917/1986;
- presentate nell'anno 2017, per l'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Si tratta dei termini in scadenza al 31 dicembre 2021 che, quindi, vengono (già) spostati dal Dl 34/2020 a fine 2022. Va tenuto conto che lo stesso decreto prevede anche il differimento di un anno dei termini di notifica delle cartelle di pagamento relative all'attività di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973 riguardanti le dichiarazioni presentate negli anni 2018 (i cui termini di decadenza slittano, quindi, dal 2022 al 31 dicembre 2023).

In sostanza, la previsione del nuovo decreto – che stabilisce la proroga di dodici mesi per la notifica delle cartelle in scadenza nel 2021 – riguarda fattispecie diverse da quelle sopra riportate. Si tratta, ad esempio, delle cartelle derivanti da accertamenti non esecutivi nonché quelle relative al bollo auto e ai tributi comunali. Questo purché si tratti di carichi affidati all'Ader dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

Ulteriormente, il nuovo decreto dispone, per le cartelle in scadenza nell'anno 2020, l'applicazione della disposizione del comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015. Si tratta della “famosa” norma sulla proroga dei termini decadenziali e prescrizionali in scadenza nell'anno in cui è disposta la sospensione dei versamenti per eventi eccezionali, i quali vengono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Considerata la sospensione generalizzata dei pagamenti verso l'agente della riscossione - nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 - le cartelle in scadenza a fine 2020 potranno quindi essere notificate entro il 31 dicembre 2022.

Si tratta di una previsione, tuttavia, che risulta pleonastica, in quanto (come altre volte riportato su queste pagine) già il contenuto dell'articolo 68 del Dl “cura Italia” consente di giungere a tale conclusione, considerato il rinvio dello stesso articolo di legge alle disposizioni dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 e, quindi, anche al comma 2 dello stesso articolo di legge.

Con la conseguenza che si poteva già arguire che per le cartelle di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2020 opera il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo (quindi al 2022) disposto dall'articolo 12 del Dlgs 159/2015. Questo a prescindere dalla data di affidamento del carico tributario.

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