Controlli e liti

Più tempo per recuperare le spese di lite se il Fisco è condannato

Contro l’agente della riscossione azioni esecutive 120 giorni dopo la richiesta

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Un’altra modifica apportata al Dl 146/2021 concerne il pagamento delle spese di lite da parte dell’agente della riscossione e delle azioni che potrebbe adottare il contribuente per il relativo rimborso.

Secondo la nuova norma l’Agente della riscossione pagherà le somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l’accredito sul conto corrente del contribuente ovvero del difensore distrattario. A tal fine, le somme dovute devono essere richieste dal contribuente (o difensore) alla competente struttura territoriale dell’Agente della riscossione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

In tale richiesta, devono essere indicati gli estremi del conto corrente bancario. Eventuali azioni esecutive per il recupero delle predette somme, potranno essere intraprese solo dopo 120 giorni dall’invio della richiesta (con raccomandata o posta elettronica certificata).

La novità decorrerà dalle pronunce di condanna emesse a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 146/2021.

La nuova norma agevola chiaramente gli agenti della riscossione in merito ai tempi entro cui eseguire i pagamenti delle spese legali: in concreto avranno a disposizione almeno i 120 giorni prima di subire delle azioni dai contribuenti.

Mal si comprende perché debba essere introdotta una simile disparità rispetto all’altra parte in giudizio (il contribuente), non fosse altro perché nella maggior parte delle commissioni tributarie la regola è la severa condanna del contribuente alle spese di lite e la compensazione delle spese in ipotesi di soccombenza della parte pubblica.

Peraltro quando l’Ufficio è condannato alla refusione delle spese di lite in favore del contribuente, l’entità della somma riconosciuta è spesso sproporzionata rispetto al valore della controversia.

Così se è il contribuente a soccombere, di regola sono applicati i tariffari (che andrebbero anche ridotti), in caso contrario, sono quantificate spese più o meno forfettarie senza specifiche ragioni.

Con la previsione ora anche del differimento del pagamento da parte dell’agente della riscossione a favore del contribuente vittorioso in contenzioso, vi è sperare che i giudici tributari inizino a condannare gli enti impositori e della riscossione alla refusione delle spese legali almeno nella misura in cui normalmente condannano i contribuenti a situazioni contrapposte.

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