Adempimenti

Più tempo ai trimestrali per la registrazione delle fatture emesse

Annotazione dei documenti entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è effettuata la cessione

di Gian Paolo Tosoni

Registrazione delle fatture di vendita con cadenza trimestrale e futura abolizione dell’esterometro. Queste le principali novità in materia di Iva contenute nella legge di Bilancio 2021.

Il comma 1102 aggiunge un periodo al comma 3, dell’articolo 7 del Dpr 542/1999 (regolamento modificativo delle disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni fiscali) disponendo che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

Si tratta dei soggetti passivi Iva che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore 400mila euro per le imprese aventi per oggetto le prestazioni di servizi e per i professionisti, nonché 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione trimestrale (con maggiorazione dell’Iva dovuta dell’1% a titolo di interessi).

A tal proposito, va ricordato che il termine a regime per la registrazione delle fatture emesse è il giorno quindici del mese successivo, ma con riferimento al mese di emissione. In sostanza il termine della registrazione è previsto in tempo utile per effettuare la liquidazione periodica Iva. Quindi per i trimestrali viene adeguato dalla legge di Bilancio spostandolo in tempo utile per la liquidazione dell’Iva che scade il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre.

L’esterometro

Dal 1° gennaio 2022 viene abolito l’esterometro, ma le fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello Stato dovranno essere emesse e registrate in forma elettronica e quindi transitare nel sistema di interscambio. Il comma 1103 della legge di bilancio infatti pone dei termini per la gestione delle fatture con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda le fatture emesse la scadenza per la trasmissione mediante lo Sdi è effettuata entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dall’effettuazione della operazione).

Per le fatture ricevute da soggetti non residenti la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione, oppure di effettuazione della operazione. Attenzione che è un termine più breve di quello di registrazione delle fatture di acquisto interne che coincide con quello della liquidazione periodica o addirittura della dichiarazione annuale.

Per la transizione delle fatture estere nello Sdi è prevista un’apposita sanzione, che ricorda quella dello spesometro pari a 2 euro per ciascuna fattura con il limite massimo di 400 euro mensili, sanzione ridotta alla metà (massimo 200 euro mese), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

L’esonero per i medici

La legge di Bilancio allunga di un anno l’esonero dalla emissione della fattura elettronica per i medici. Infatti con la modifica all’articolo 10-bis del Dl 119/2018 viene esteso all’anno 2021 il divieto di emettere la fattura elettronica per gli operatori sanitari che sono obbligati all’invio dei dati al Sistema di tessera sanitaria. Nessun’altra modifica viene introdotta al riguardo anche in ordine alla tutela dei diritti di riservatezza del contribuente.

Le precompilate Iva

Infine il legislatore interviene ancora una volta in ordine al programma di assistenza online a favore dei contribuenti, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con l’esterometro nonché dei corrispettivi telematici. Nel tentativo di predisporre la bozza dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche da proporre ai contribuenti (procedura al debutto proprio per le operazioni Iva dal 1° gennaio 2021), viene ora previsto che le Entrate utilizzeranno gli ulteriori dati presenti nel sistema della Anagrafe tributaria (per utilizzare dichiarazione Iva e liquidazioni periodiche precedenti). La norma viene poi completata con una disposizione che riguarda i contribuenti e gli intermediari che accettano le bozze predisposte dall’Agenzia e le confermano, ottenendo l’esonero dalla tenuta dei registri Iva: tutto questo è possibile per gli intermediari in possesso delle delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Ultima novità: viene introdotto l’obbligo a carico delle regioni e province autonome dell’inserimento dei dati rilevanti ai fini dell’Irap in apposita sezione del portale sul federalismo fiscale.

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