Adempimenti

Più tempo ai trimestrali per registrare le fatture emesse e dal 2022 addio all’esterometro

Il Ddl di Bilancio consente a partire dal 2021 consente la registrazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento

di Gian Paolo Tosoni

Ci sarà più tempo per la registrazione delle fatture emesse per i contribuenti che ai fini Iva hanno effettuato l’opzione per la liquidazione trimestrale. Lo prevede l’articolo 197 del Ddl di Bilancio ora all’esame della Camera. In sostanza per i contribuenti trimestrali le fatture emesse dal 2021 potranno essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Ne consegue che i contribuenti trimestrali dal 2021 potranno registrare le fatture emesse, relative alle operazioni effettuate in ciascun trimestre entro il mese successivo al trimestre medesimo e quindi in tempo utile per predisporre la liquidazione periodica trimestrale che scade il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il maggior termine è infatti limitato ai soggetti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale. Attualmente l’articolo 23 del Dpr 633/72, fissa il termine nel giorno 15 del mese successivo a quello della operazione, che per i contribuenti trimestrali non aveva alcuna relazione con la liquidazione periodica Iva.

Resta fermo il termine della registrazione entro il mese successivo a quello di emissione, per le fatture relative ad operazioni “triangolari” e cioè le vendite fatte dall’acquirente nei confronti di un terzo, tramite il primo cedente (articolo 21, comma 4, lettera b, del decreto Iva).

La semplificazione riguarda i contribuenti che nel 2020 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400 mila euro per le imprese che prestano servizi e per gli esercenti arti e professioni, nonché di 700 mila euro per i soggetti che svolgono altre attività e che abbiano optato per la liquidazione trimestrale. La modifica normativa anche per i limiti di volume d’affari, fa riferimento all’articolo 7 del Dpr 542/1999 che confonde le idee avendo ancora i limiti vecchi; meglio considerare anche l’articolo 14 della legge 183/2011 che estende i limiti previsti per la contabilità semplificata anche al volume d’affari Iva.

Si ricorda che le fatture possono essere emesse entro il termine massimo del giorno 12 successivo al giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero del giorno 15 del mese successivo per le fatture differite.

La norma prevede altre modifiche in materia di Iva. Dal 1° gennaio 2022 sarà abolito l’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015) in quanto anche i dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato saranno trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi).

Infine c’è la proroga al 2021 per l’esonero della fatturazione elettronica per gli operatori sanitari con conseguente conferma delle comunicazioni mediante il sistema tessera sanitaria.

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