Imposte

Il nuovo prelievo della plastic tax ad alto impatto nei cicli aziendali

Per le imprese l’impatto della norma è orizzontale su diversi livelli aziendali. L’imposta entrerà in vigore il 1° luglio e c’è l’esigenza di avere presto i provvedimenti

La plastic tax è stata prorogata dalla legge di Bilancio al 1° luglio 2021, ma le imprese non possono orientare compiutamente i nuovi processi di compliance per mancanza delle necessarie previsioni attuative. Sono infatti ancora molte le incognite che gravano sul tributo, tutt'altro che risolte dalla norma di differimento dello scorso dicembre.

La plastic tax è un’imposta di fabbricazione e di consumo del tutto nuova, che necessita di un livello di preparazione e adeguamento elevatissimo. Specialmente per le grandi imprese, l'impatto della norma è orizzontale su diversi livelli aziendali; è un tema tax, ovviamente, ma anche commerciale, di budget, di pricing, di acquisti, di compliance, di produzione e, forse soprattutto, di sistemi It.

La norma – come la gemella sugar tax – ha un forte livello di devoluzione ed ora l’agenzia Dogane Monopoli è tenuta ad emanare un provvedimento attuativo che per ora non è stato emanato. Eppure, esso risulta ormai indifferibile e non si auspica una sua pubblicazione solo a maggio, perché i 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente non sono affatto sufficienti per implementare l’imposta.

I temi aperti sono ancora tantissimi. Tra gli altri, si segnala anzitutto come sia ancora dubbio l'oggetto del tributo, che grava sui manufatti con singolo impiego (Macsi), ossia i prodotti con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, compresi gli oggetti che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi Macsi, oltre, purtroppo, ai semilavorati e le preforme. Anche se la norma dispone che le Dogane procederanno «all’identificazione dei Macsi in ambito doganale mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura» ed anche se ciò verrà operato, si suppone, con meri codici Taric addizionali, resta il tema dell’individuazione dei beni eleggibili all’imposta. Si pensi ai basamenti, espositori, supporti o protezioni di beni.

Il quadro si complica se si considerano i contributi nazionali (es. Conai) o unionali (le nuove risorse proprie Ue), gravanti sui medesimi beni, ancorché con diversi criteri, per i quali è opportuno almeno un coordinamento.

La legge di Bilancio 2021 ha poi demandato ancora alle Dogane di fissare dei criteri di determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di Macsi che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato. Questo dovrebbe aiutare le operazioni estere, ma l’approccio è ancora generico e non risolutivo di questioni che attengono a tutte le operazioni: si pensi al tema dei poliaccoppiati, dei prodotti misti o dei beni venduti necessariamente senza dettaglio sul peso della plastica che va tassata.

Stesso equivoco è generato dalla norma che impone all'autorità l'individuazione «degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei Macsi nonché della compostabilità degli stessi», senza contare che mancano dettagli sulla plastica riciclata, che potrebbe pure andare esente.

Resta poi dubbia, altresì, il concetto di cessione quale presupposto d'imposta, ovvero se essa sia riferita alla fatturazione o alla consegna dei beni (per esempio Ddt).

È infine atteso anche un provvedimento interdirettoriale Dogane/Entrate per individuare i dati di fatturazione elettronica, utilissimi anche per il sistema dei rimborsi, pure da disciplinare unitamente ai registri che investiranno fabbricanti e soggetti obbligati.

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