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Platea più ampia per i dati sanitari del 730: dai software assist sulle modalità di invio

I gestionali per l’emessione della fattura consentono di optare tra la trasmissione puntuale e quella massiva

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Il decreto dell’Economia del 22 maggio 2023 sono stati inclusi, tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie utili alla predisposizione del modello 730 precompilato, anche:

• gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici (articolo 1);

• gli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista (articolo 2);

• gli esercenti la professione di biologo (articolo 2).

In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede – per gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici – che la trasmissione dei dati relative alle spese sanitarie sostenute nell’intero anno 2023 dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2024, in base all’articolo 7, comma 1, lettera g), del decreto del ministero dell’Economia del 19 ottobre 2020.

Dal punto di vista più operativo, per tutte e tre le tipologie di professionisti è prevista la sola Tipologia di spesa «SP - Spese Sanitarie», analogamente a quanto accade per la maggior parte delle altre professioni sanitarie.

I gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware che effettuano l’invio telematico delle spese al Sistema TS, dovranno quindi essere adeguati in vista della prossima scadenza.

Si tratta, tuttavia, di modifiche di lieve entità, in quanto riguardano esclusivamente la classificazione dei soggetti che effettuano la trasmissione.

Nessuna modifica è prevista, al momento, nella costruzione del file telematico Xml, in quanto in esso non è presente alcuna informazione circa la classificazione del soggetto che effettua la trasmissione.

La sanzione per omesso o tardivo invio

Con l’occasione ricordiamo che lo scorso anno, con la risoluzione 22/E/2022, l’agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito come debba essere determinata la sanzione di 100 euro, prevista dall’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS.

Secondo l’agenzia delle Entrate la sanzione deve essere riferita a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento, con un massimo di 50 mila euro, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico. Una diversa lettura, precisa l’Agenzia, «non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa».

È evidente che l’intento delle Entrate è quello di evitare ogni errore che potrebbe portare a predisporre dichiarazioni precompilate incomplete o non corrette.

Un impianto sanzionatorio così “importante” non può che portare a fare qualche ulteriore valutazione circa le modalità operative finora adottate.

Le tre modalità di trasmissione

In proposito, va ricordato che la trasmissione dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:

• utilizzo di una pagina web dedicata sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento manuale di ogni singola spesa;

• trasmissione puntuale di ogni singola spesa, effettuata dal proprio software gestionale mediante il webservice sincrono;

• trasmissione massiva di un file Xml, contenente uno o più documenti, effettuata dal proprio software gestionale mediante il webservice asincrono.

Modalità puntuale o massiva

I software gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware hanno di fatto adottato, in questi ultimi anni, soluzioni specifiche a seconda delle esigenze dei propri clienti.

In particolare qualora la trasmissione dei dati sia effettuata direttamente dal soggetto obbligato che emette la fattura, indipendentemente dal fatto che sia elettronica o cartacea, la trasmissione può essere effettuata in modalità puntuale direttamente dal software di fatturazione, contestualmente all’emissione della fattura, in modo totalmente automatico.

I software gestionali di fatturazione che adottano tale modalità di invio sono di solito altresì in grado di effettuare la trasmissione utilizzando la modalità massiva.

Qualora, invece, la trasmissione dei dati sia effettuata dall’intermediario fiscale, ovvero anche dal soggetto obbligato stesso, a partire dal software di contabilità, la modalità utilizzata sarà sempre quella massiva, in quanto la trasmissione è quasi sempre condizionata al completamento della registrazione di tutte le fatture attive del mese di riferimento.

L’utilizzo della modalità puntuale ovvero di quella massiva deve essere quindi valutato in base alle proprie esigenze operative e alla stima dei rischi connessi alle sanzioni.