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Pmi innovativa e aumento di capitale, la deduzione dall’Ires del 30% è sul conferimento pieno

L'agevolazione riconosciuta agli investitori persone giuridiche viene calcolato sul capitale sottoscritto, che risulta dal registro imprese, e non sul capitale effettivamente versato

Barbara Marini

La domanda

Una Pmi innovativa aumenta il capitale sociale con conferimenti in denaro liberati al 25%. Uno dei soci è una Srl. Per questa, il calcolo dell' agevolazione 30% viene calcolato sul conferimento pieno o solo sul 25% liberato?
A. F. - Piacenza

La disciplina fiscale di favore per i soggetti che investono in Pmi innovative prevede, per “gli investitori” persone giuridiche, una deduzione dall’Ires del 30% dell'investimento, con un tetto massimo pari a 1.800.000 euro. Tale agevolazione rientra tra gli incentivi all'investimento in start-up innovative previsti dall'articolo 29 del Dl 179/2012; l'articolo 4, comma 9, del Dl 3/2015 ha consentito di estendere anche alle Pmi innovative le agevolazioni fiscali previste proprio dal citato articolo 29. L'articolo 3 comma 3 del Dm 7 maggio 2019 (di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del Dl 179/2012) dispone che i conferimenti in denaro rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale sociale o, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del Codice civile. La circolare 16/2014 dell’agenzia delle Entrate ha specificato che la disposizione dell’articolo 3, comma 3, del Dm 7 maggio 2019 ha quale obiettivo quello di garantire, «a presidio dell’effettività del capitale sociale», che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale. Venendo al quesito, si ritiene che il 25% “liberato” non abbia alcun impatto sulla quantificazione dell’agevolazione in esame. Infatti ciò che rileva ai fini del calcolo della deduzione è l’ammontare del capitale sottoscritto (quindi il "conferimento pieno") risultante dal deposito presso il registro imprese e non invece l’ammontare del capitale effettivamente versato.

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