Polizza auto, l’Iva è dovuta sull’anticipo dei premi
Ctp Milano: l’attività dell’intermediario non è accessoria a quella assicurativa
L’anticipazione alla compagnia assicuratrice, da parte dall’agente, dei premi dovuti dagli assicurati e da questi successivamente rimborsati, non è attività accessoria a quella assicurativa e, quindi, non è esente Iva. Sono questi i principi statuiti dalla Ctp Milano 5714/19/2019 (presidente Lo Monaco, relatore Faranda).
La vicenda
Una società aveva stipulato con dei concessionari di auto, un contratto di gestione dei servizi di garanzia post-vendita delle auto vendute. I servizi prevedevano la copertura delle spese di riparazione, le relazioni sia con i fornitori delle riparazioni, sia con le assicurazioni con le quali i concessionari avessero eventualmente stipulato polizze per la copertura dei costi di garanzia. Per tali servizi la società fattura ai concessionari un corrispettivo proporzionale alle auto vendute, in regime di imponibilità Iva.
Tra i servizi era compresa anche, in caso di stipula delle polizze, l’anticipazione del premio alla compagnia, che poi veniva rimborsato dai concessionari. Trattandosi di un’anticipazione effettuata per conto dei concessionari, la società fatturava a questi ultimi il rimborso escluso Iva (ex articolo15, Dpr 633).
La società svolgeva, inoltre, l’attività di agente assicurativo a favore di una compagnia, avente a og-getto la vendita di diverse polizze, tra le quali la polizza per la copertura dei costi di garanzia. Per tale attività la società fatturava una provvigione, esente da Iva, proporzionale al numero dei contratti intermediati.
Il controllo fiscale
L’agenzia delle Entrate notificava alla società un accertamento nel quale, assumendo che il premio pagato dai concessionari avrebbe dovuto essere fatturato in esenzione Iva, rettificava il pro rata di detraibilità e contestava un maggiore Iva indetraibile.
La società impugnava l’atto ed eccepiva che perché si configuri l’esenzione per l’attività assicurativa è necessario il concorso di tre circostanze per il prestatore del servizio:
● che sia in rapporto contrattuale con l’assicurato;
● che indennizzi l’assicurato in caso di sinistro;
● che sia remunerato con un premio.
Poiché nessuna delle condizioni si era verificata, l’attività non era accessoria a quella assicurativa e quindi non era esente Iva.
Resisteva l’Agenzia, affermando che la finalità dell’articolo15 è non assoggettare a Iva le spese non rientranti nell’attività principale, che tuttavia vengono anticipate per poi essere addebitate al cliente. Secondo l’ufficio, poiché l’incasso del premio era parte specifica del contratto di agenzia, rientrava nell’attività principale del contribuente che, pertanto, doveva considerarsi accessoria a quella assicurativa e, quindi, esente da Iva.
La sentenza
La Ctp osserva che la ricorrente anticipava alla compagnia i premi dovuti dai concessionari, ottenendone, poi, da questi ultimi il rimborso. L’anticipazione di un premio, puntualizza la Ctp, non può rientrare nell’attività assicurativa. Essa, infatti, è una prestazione svolta in favore del cliente, specificamente prevista nel contratto stipulato con i concessionari, rispetto al quale la compagnia assicuratrice è del tutto estranea. Inoltre, conclude la Ctp, nel caso concreto non si era verificata nessuna delle tre condizioni che legittimano l’esenzione per l’attività assicurativa. Pertanto, il ricorso è stato accolto e l’ufficio condannato al rimborso delle spese di lite.