Polizza incassata all’estero da indicare in RW
I proventi della polizza incassati a fine anno vanno indicati in RW e tassati al lordo delle imposte estere in assenza di intermediario. Sono i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella risposta n. 300 di ieri in relazione ad un contratto di assicurazione sulla vita stipulato nel 1976 da una persona fisica con una compagnia non residente. Il 31 dicembre 2018, alla scadenza della polizza, la compagnia ha accreditato su un conto corrente svizzero dell'istante l'importo dovuto. La compagnia non ha applicato alcuna imposta sostitutiva. L'istante chiede chiarimenti sulle corrette modalità di tassazione dei proventi incassati e sui relativi obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW).
La fiscalità delle polizze ha subito rilevanti modifiche con la legge di Stabilità 2015. L'esenzione dall'Irpef è stata limitata ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio “demografico” dai beneficiari di assicurazioni sulla vita. La parte della prestazione riferita alla componente “finanziaria” è invece imponibile in capo ai beneficiari. I proventi riconducibili a quest'ultima categoria rientrano, infatti, fra i redditi di capitale per la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati. I redditi così determinati, se corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti in Italia, sono assoggettati ad imposta sostitutiva (12,5% per i redditi maturati fino al 2011, 20% per i redditi maturati dal 2012 al 30 giugno 2014 e 26% sui redditi maturati dal 1° luglio 2014).
L'imposta è generalmente versata dalle compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ovvero da banche e società fiduciarie italiane che intervengono nella riscossione dei proventi.
L'Agenzia, nel caso analizzato, ritiene che il contribuente debba tassare i proventi direttamente in dichiarazione dei redditi (quadro RM) indicando tuttavia l'ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero (lo stesso tema si pone per i dividendi esteri percepiti senza l'intervento di intermediari per cui - secondo l'Agenzia - non si applicherebbe il cosiddetto «netto frontiera», si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio scorso), con applicazione dell'aliquota vigente nei periodi di maturazione. In dichiarazione, il percettore potrà applicare l'imposta sostitutiva ovvero optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito per le eventuali imposte pagate all'estero.
Peraltro, in assenza di opzione da parte della compagnia estera per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e di «mandato all'incasso» conferito ad un intermediario italiano, l'Agenzia conferma che il quadro RW dovrà essere compilato riportando quale valore finale l'importo accreditato in data 31 dicembre 2018 e indicando in 365 i giorni di possesso della polizza estinta nella medesima data.
Agenzia delle Entrate, risposta 300/2019