Polizze estere senza intermediario, nel quadro RM di Redditi anche il credito Ivca
La risposta a interpello 145/2020: i redditi percepiti senza intermediario sono tassati in dichiarazione
I redditi di una polizza estera percepiti dal contribuente senza intervento dell’intermediario sono tassati in dichiarazione nel quadro RM, indicando anche il credito dell’Ivca (imposta sul valore dei contratti assicurativi). È quanto afferma la risposta a interpello 145/2020 delle Entrate del 26 maggio.
L’imposta, prevista dall’articolo 1, comma 2-sexies, del Dl 209/02, è applicata da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi dei contratti assicurativi esteri e che operano da sostituto d’imposta per conto del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui l’Ivca non sia applicata direttamente dalle compagnie estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) o da un rappresentante fiscale. Tali soggetti, che intervengono nella riscossione dei redditi esteri su incarico del contribuente o della compagnia, applicano l’Ivca, previa fornitura della provvista da parte del contraente (articolo 26-ter, comma 3, del Dpr 600/73).
Le somme rivenienti dalle polizze costituiscono redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera d-quater del Tuir) come differenza fra l’ammontare percepito e i premi pagati. Sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter, comma 1, del Dpr 600/73, versata dalla compagnia estera che opera in Lps, o da un suo rappresentante fiscale o da soggetti che intervengono nella riscossione. In assenza di intermediario, il contribuente assoggetta ad imposta sostitutiva i redditi in dichiarazione e utilizza l’Ivca come credito d’imposta (circolare 41/E/12). L’intermediario quindi certifica l’Ivca e il contribuente la scomputa in dichiarazione nel rigo RM 12. L’eventuale eccedenza può essere chiesta a rimborso.
Per i redditi percepiti all’estero senza intervento di sostituto, il contribuente adempie anche al monitoraggio fiscale e assolve l’Ivafe (circolare 28/E/12, paragrafo 2.2.1). In alternativa il contribuente darà mandato all’incasso ad un intermediario, che potrà utilizzare il credito dell’Ivca a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta al momento dell’erogazione della prestazione.