Imposte

Polizze vita e affrancamenti: analisi sulle aliquote future

La sostitutiva agevolata pari al 14% va versata entro il 16 settembre 2023. Ma un test di convenienza deve valutare la tassazione all’atto della liquidazione

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di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La legge di Bilancio 2023 concede ai sottoscrittori di polizze assicurative vita di ramo I e di ramo V la facoltà di affrancare fiscalmente i redditi impliciti di tali polizze (articolo 1, comma 114, legge 197/22). La possibilità presenta sicuramente elementi di interesse. Tuttavia, tenuto conto del regime fiscale delle polizze e dell’aumento delle aliquote fiscali per la tassazione dei redditi di natura finanziaria susseguitosi negli anni, è opportuno che i sottoscrittori dei contratti – con il supporto delle compagnie assicurative e dei consulenti – effettuino analisi preliminari di convenienza, prima di procedere all’affrancamento dei maggiori valori.

L’affrancamento

Secondo la formulazione della legge di Bilancio, per i contratti di assicurazione sulla vita, i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione a imposta sostitutiva del 14 per cento.

L’imposta deve essere versata dall’assicurazione entro il 16 settembre 2023 e la provvista necessaria al versamento deve essere fornita dal contraente. Per il pagamento è esclusa in modo esplicito la possibilità di compensare l’imposta dovuta con il credito d’imposta derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, ex articolo 1, comma 2, del Dl 209/2002.

Le limitazioni

L’agevolazione prevista per le polizze rispetto all’affrancamento delle quote di Oicr presenta alcune limitazioni. Nello specifico:
O non rientrano nella disposizione le polizze la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024;
O i contratti per i quali si decide di esercitare l’opzione non possono essere riscattati almeno fino al 1° gennaio 2025;
O sono escluse dall’affrancamento le polizze sulla vita di ramo III (united link), ovvero le assicurazioni di ramo I e V le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore delle quote di Oicr o di fondi interni o a indici o ad altri valori di riferimento;
O tenuto conto che la base imponibile sui cui applicare la sostitutiva è determinata dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati, sembra preclusa la possibilità di procedere mediante un affrancamento parziale.

Il test di convenienza

Il sottoscrittore deve quindi effettuare un’analisi fiscale preliminare finalizzata a verificare l’effettiva convenienza dell’affrancamento. Infatti, per via del regime impositivo delle polizze che prevede la tassazione al momento della liquidazione, quantificando il prelievo in base alle aliquote vigenti al momento della maturazione dei proventi, si dovrà verificare se la misura dell’imposta sostitutiva del 14% è minore rispetto all’aliquota che verrebbe applicata a regime, che spesso è inferiore all’aliquota del 26 per cento. Ciò senza dimenticare la tassazione ridotta al 12,5% in caso di proventi derivanti da obbligazioni e alti titoli pubblici (circolare 11/E/2012).

Tali aspetti sono stati già considerati anche in fase di valutazione degli effetti in termini di gettito. Infatti, nella relazione tecnica al disegno di legge, il gettito è stato stimato prendendo in considerazione la diversa imposizione prevista per i titoli di stato e i titoli privati.

Applicando quindi il criterio forfettario di tipo patrimoniale che, per ciascuna polizza, attribuisce rilevanza alla quota annuale media dell’attivo investito in modo diretto o indiretto, nell’analisi preliminare dovrà essere valutata la tassazione al momento della liquidazione della polizza; quantificando il prelievo in funzione delle aliquote vigenti alla maturazione dei redditi (progressivamente aumentate negli anni per via dell’unificazione della tassazione dei redditi di natura finanziaria prevista dall’articolo 2 del Dl 138/2011). In particolare:
O aliquota del 12,50% sul maturato fino al 31 dicembre 2011;
O aliquota del 20% sul maturato dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
O aliquota del 26% sul “maturato” dal 1° luglio 2014.

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