Possibile compensare crediti Pa con le somme accertate
È stato approvato il modello di versamento «F24 crediti PP. AA.», per consentire la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti da contenzioso con il Fisco.
Il nuovo modello, approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate Attilio Befera, del 31 gennaio 2014, potrà infatti essere usato per compensare i crediti vantati nei confronti di Pubbliche amministrazioni con le somme dovute per gli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
Questo significa che, se non si è in lite con il Fisco, i crediti verso la pubblica amministrazione non saranno utilizzabili per altre compensazioni. Resteranno crediti solo sulla carta, in attesa di essere onorati dalle pubbliche amministrazioni, che in alcuni casi fanno passare più di dieci anni, mettendo i crediti a rischio prescrizione.
L'elenco dei codici tributi da usare per il pagamento dei debiti da accertamento tributario è riportato nell'allegato al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 18 del 23 gennaio 2014. Lo scambio tra i crediti verso la pubblica amministrazione e le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario – come previsto dalla legge 35/2013 – potrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso il nuovo modello «F24 crediti PP. AA.».
I crediti utilizzabili sono i «crediti certificati», non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il credito deve derivare da somministrazioni, prestazioni professionali, forniture e appalti e prestazioni professionali.
È prevista una piattaforma elettronica per la certificazione credito: www.certificazionecrediti.mef.gov.it
I contribuenti creditori della Pa possono utilizzare anche certificazioni rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica che devono però essere in formato telematico attraverso la funzione disponibile sul sito. Il modello non esclude l'impiego di crediti diversi da quelli certificati. L'impiego, però, rimane vincolato ai controlli preventivi (visto di conformità, presentazione della dichiarzione eccetera).
Come si è detto, esiste un limite alla compensazione dei crediti, in quanto si possono compensare solo i debiti relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario in base all'articolo 28-quinquies del Dpr 602/1973.
Si tratta, in particolare, dei debiti da accertamento tributario, e cioè: delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; di definizione mediante adesione all'invito a comparire dell'ufficio in materia di imposte dirette, Iva e Irap e di imposte indirette; di adesione al contenuto del processo verbale di constatazione; di acquiescenza nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento; di definizione agevolata delle sanzioni; di conciliazione giudiziale e, infine, di mediazione.
Il modello «F24 crediti PP. AA.» è disponibile in formato elettronico ed è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui una delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del 14 gennaio 2014 non risulti rispettata, i pagamenti fatti con il modello «F24 crediti PP. AA.» sono considerati come non avvenuti. Del mancato pagamento, il contribuente sarà informato tramite ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
Il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA."