Finanza

Possibile cumulare più garanzie del Fondo

Vanno rispettati alcuni parametri come il limite del 25% dei ricavi del beneficiario

ADOBESTOCK

di Alessandro Germani

Il ricorso al Fondo centrale di garanzia può avvenire sfruttando contemporaneamente più tipi di garanzie purché si rispettino i limiti che la norma impone, in particolare il 25% dei ricavi del beneficiario. Questa impostazione è stata confermata nel corso della recente conferenza digitale sull'articolo 13 del Dl liquidità tenutasi lo scorso 20 aprile. Vediamo alcuni aspetti.

La fornitura di liquidità alle imprese mediante le garanzie previste dal Dl liquidità si sostanzia in due ambiti: quello delle imprese di maggiori dimensioni ad opera della Sace (articolo 1) e quello delle Pmi (compresi i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva) ad opera del Fondo centrale di garanzia (articolo 13). La Sace agisce poi anche per le Pmi qualora queste abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo centrale.

Le condizioni

Secondo la lettera c) dell'articolo 13, l'innalzamento della garanzia diretta al 90% dell'importo da finanziare è consentito al rispetto delle condizioni previste dal temporary framework, ovvero durata fino a 72 mesi e importo totale delle operazioni finanziarie che non può superare, alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento, opportunamente autocertificati, nei successivi 18 mesi, nel caso di Pmi, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Quanto al primo punto, è stato chiarito che per questo parametro si può fare riferimento alla voce B9 dello schema di conto economico di bilancio. Altro punto dubbio è il conteggio del 25% del fatturato in assenza di un bilancio 2019 già approvato. È stato argomentato che si potrà ricorrere anche a un dato di preconsuntivo. Il terzo parametro entra in gioco qualora l'importo del finanziamento sia superiore sia al doppio del costo del lavoro sia al 25% dei ricavi. Chiaramente quel dato dovrà essere autodichiarato dall'impresa ai sensi del Dpr 445/2000.

I miniprestiti

Può essere utile sviluppare alcune considerazioni circa un aspetto che è particolarmente gettonato, ovvero la compatibilità delle lettere m) ed n) dell'articolo 13.

Infatti i cosiddetti miniprestiti (lettera m) comportano una garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, alle seguenti condizioni:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;

- durata fino a 72 mesi;

- finanziamento di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, comunque non superiore a 25mila euro.

Il dato dei ricavi è desumibile dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, ovvero, per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. Il costo è parametrato al Rendistato e dalle ultime informazioni si colloca tra l'1,8 e l'1,9 per cento.

Invece la successiva lettera n) riguarda i soggetti con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro. In tali casi il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia viene rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, quindi per un massimo di 800mila euro.

La possibilità di cumulo

Ci si domanda allora se le due misure possano cumularsi. La riposta è positiva. Prendiamo un'impresa con ricavi pari a 500mila euro. Guardando al limite del 25% dei ricavi, valido sia per la lettera m) sia per la n), l'impresa potrà ricevere finanza per un massimo di 125mila euro. Potrebbe quindi richiedere un miniprestito da 25mila euro, con garanzia del Fondo del 100 per cento. Poi, per il residuo pari a 100mila euro, che consente comunque il rispetto del limite del 25% dei ricavi, potrà ricorrere alla garanzia della lettera n) con un intervento del Fondo al 90%, che sale al 100% in presenza di un confidi o di un soggetto analogo.

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