Possibile far valere le detrazioni Irpef anche per chi non ha presentato la dichiarazione
L'impossibilità di equiparare alla dichiarazione dei redditi il modello Cud, come ha precisato l'agenzia delle Entrate a Telefisco, non impedisce tuttavia al contribuente che ha omesso la presentazione del 730 o di Unico, di far valere detrazioni Irpef non riconosciute dal datore di lavoro. Come ha affermato, con sentenza passato in giudicato, la commissione tributaria regionale di Bologna con la sentenza n. 150/02/13 del 14 ottobre 2013 che ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale l'Agenzia aveva rigettato l'istanza presentata da un contribuente - ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973- per ottenere il rimborso dell'Irpef conseguente al mancato scomputo da parte del sostituto d'imposta delle detrazioni per i famigliari a carico. Il rifiuto alla restituzione dell'Irpef trattenuta in eccesso dal sostituto, veniva motivato dall'ufficio territoriale sulla base dell'assunto che "il riconoscimento di eventuali oneri sostenuti, detrazioni non attribuite o ritenute subite non dovute, va fatto valere presentando la dichiarazione dei redditi". Tesi condivisa dal giudice di primo grado. Di diverso avviso è stata invece la Ctr di Bologna la quale, dopo aver verificato l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo, ha accolto le ragioni del lavoratore in quanto, "diversamente opinando, nessun rimedio sarebbe offerto ad un contribuente che non avendo presentato la dichiarazione dei redditi, perché non obbligato, non potrebbe presentare dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, così configurandosi un'ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento fra contribuenti che avessero tenuto diversi, ma legittimi, comportamenti".
Si tratta di una statuizione di estremo interesse in quanto estensibile a tutti i casi in cui il contribuente - che non ha presentato la dichiarazione dei redditi in quanto non obbligato- si accorga, successivamente alla scadenza per la presentazione del modello unico, di non aver potuto fruire dell'abbattimento dell'Irpef per oneri deducibili o detraibili oppure per detrazioni d'imposta. Non essendo infatti possibile, in tale caso, avvalersi della dichiarazione integrativa a favore, il contribuente potrebbe però richiedere all'ufficio, entro 48 mesi, il rimborso di quanto il sostituto d'imposta ha versato in più per suo conto allegando la necessaria documentazione atta a dimostrare il maggior prelievo (modello Cud, oneri detraibili, deducibili, eccetera).
Resta solo da individuare qual è il giorno dal quale inizia a computarsi il termine decadenziale dei 48 mesi. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che "il termine previsto dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 decorre dalla data del versamento delle somme ritenute indebite e non dalla data di presentazione del Cud" (sentenza n. 7670/2012). Si tratta di un principio che meriterebbe un'attenta rivisitazione. A ben vedere, infatti, come affermato dal ministero delle Finanze con la circolare n. 326/1997 (p. 3.5), il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio ex articolo 23 del Dpr 600/1973, "deve apportare anche le eventuali correzioni alle detrazioni il cui importo è variabile in relazione all'ammontare del reddito" e inoltre "deve riconoscere (e deve farlo solo al momento del conguaglio e non nei diversi periodi di paga e senza alcuna richiesta da parte del dipendente) anche la detrazione prevista per gli oneri" deducibili o detraibili "di cui il datore di lavoro potrebbe tenere conto anche qualora non sostenuti per il suo tramite". Emerge così il carattere provvisorio delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro, di talché non è irragionevole ritenere che il dies a quo vada individuato nel momento in cui il contribuente, ricevendo il modello Cud, viene a conoscenza della tassazione definitivamente operata sul suo reddito di lavoro dipendente.
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