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Possibile l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture ricevute dagli enti del Terzo settore

Non c’è un chiarimento ufficiale, ma si può dare un’interpretazione estensiva di una circolare del 2018

(Fotolia)

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Esenzione dal bollo per le fatture degli enti del Terzo settore (Ets) in attesa di chiarimenti. L’articolo 82, comma 5 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) prevede l’agevolazione per tutti «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti» da questi enti.
La formulazione è più ampia rispetto a quella dell’analoga misura prevista per le Onlus (articolo 27-bis della Tabella allegato B al Dpr 642/1972) e proprio per questa ragione l’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha esteso l’esenzione alle fatture emesse dagli Ets.

Le fatture ricevute
Un aspetto sul quale la prassi ancora non si è pronunciata riguarda le fatture ricevute da questi enti. Si pensi, per esempio, ad una consulenza legale effettuata nei confronti di un’organizzazione di volontariato o all’acquisto di materiali sportivi da parte di un’associazione del Terzo settore che esercita sport dilettantistico.
Di regola, in assenza di agevolazioni, le fatture emesse per queste operazioni (se di importo complessivo superiore a 77,47 euro) dovrebbero scontare un bollo di 2 euro, da addebitare a titolo di rivalsa nei confronti del cliente (nel caso di specie, l’ente). Tuttavia, il tenore letterale e la ratio della disposizione introdotta dalla riforma sembrano far propendere per un’interpretazione estensiva, volta ad includere nell’esenzione anche i documenti ricevuti dagli Ets.

L’intepretazione
Da un lato, le fatture in questione potrebbero rientrare nei documenti «richiesti» dagli enti del Terzo settore: questi ultimi, nel richiedere una data prestazione, indirettamente richiedono anche la relativa fatturazione.
Dall’altro, scopo dell’agevolazione è quello di alleggerire gli Ets da quest’onere fiscale in maniera generalizzata, come si evince anche dalla relazione illustrativa al Cts che, a titolo esemplificativo, fa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, comma 5 anche le fatture, le ricevute e le quietanze, senza alcuna specificazione in ordine alla tipologia di fattura (emessa o ricevuta).
Come anticipato, la questione non è ancora stata affrontata espressamente dall’amministrazione finanziaria. Tuttavia, l’interpretazione estensiva sembra essere confortata da quanto affermato nella circolare n. 18/E del 2018, seppure con riferimento alla disposizione di cui all’art. 27-bis della Tabella, allegato B al Dpr 642/1972.
Nello specifico, chiamata a pronunciarsi sull’esenzione dall’imposta di bollo per i documenti posti in essere e richiesti dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto incluse nel regime agevolato anche «le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione».
Ciò, in quanto trattasi di documenti necessari per l’esecuzione dei rimborsi, il cui rilascio viene «richiesto» dagli enti, analogamente a quanto avviene nel caso di specie, per le fatture ricevute dagli Ets.